La riforma delle classi di concorso, il cui decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 10 febbraio 2024, ha previsto delle novità anche per quanto riguarda i requisiti necessari per l’insegnamento con la metodologia CLIL.
Riforma delle classi di concorso, le novità previste per l’insegnamento con metodologia CLIL
Tutti i docenti possono insegnare discipline non linguistiche con la metodologia CLIL eccetto quelli che appartengono alla nuove classi di concorso A-22 e A-70, oltre alla A-23, A-78, A-79, A-83 e A-84. I docenti che fanno riferimento alle classi di concorso A-11, A-12, A-13, A-71, A-74, A-75, A-77, A-80, A-81, A-82, A-85 potranno insegnare con metodologia CLIL esclusivamente le discipline non linguistiche loro assegnate.
Occorre ricordare che ci sono diverse forme di CLIL ed ecco perché é opportuno fare delle distinzioni. Innanzitutto, i titoli di perfezionamento all’insegnamento CLIL che richiedono 60 CFU e sono accessibili solo ai docenti abilitati, hanno un livello C1 di certificazione linguistica e prevedono almeno 300 ore di formazione (12 CFU). Sono disciplinati dal DM 249/2010 e dal DM 30 settembre 2011. Poi ci sono i corsi di 20 CFU rivolti ai docenti di materie non linguistiche che prestano servizi negli istituti tecnici e nei licei: i corsi sono disciplinati dal DDG n. 6 del 16 aprile 2012.
Infine, vi sono altri corsi di perfezionamento di 1500 ore (per 60 CFU) inerenti la metodologia CLIL e che non hanno le caratteristiche dei corsi sopra menzionati. Si tratta di normali corsi di perfezionamento normali che, abbinati alla certificazione linguistica, consentono di ottenere 3 punti nelle GPS. La maggior parte dei corsi di metodologia CLIL rientra in quest’ultima categoria. Solamente le prime due tipologie di corsi sopra citati permettono di insegnare una disciplina non linguistica con la metodologia CLIL.
Requisiti
Per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado per l’insegnamento con la metodologia CLIL, occorre possedere la certificazione nella specifica lingua straniera di livello pari o superiore a C1 del QCER, ai sensi del decreto N. 3889 del 7 marzo 2012 e del decreto N. 62 del 10 marzo 2022; inoltre, occorre possedere l’attestazione di competenza metodologica CLIL, secondo quanto disposto dal decreto del 30 settembre 2011, ai sensi dell’articolo 14 del DM N. 249 del 10 settembre 2010 o del decreto dipartimentale N. 1511 del 23 giugno 2022.