Tutti i docenti di ruolo interessati a presentare domanda di trasferimento sono in attesa che venga redatto il rinnovo del CCNI in merito alla mobilità 2024/25 che a sua volta indicherà le regole in base alla quali un’apposita Ordinanza Ministeriale disciplinerà la mobilità 2024: si dovrà procedere con il rinnovo del contratto necessariamente nelle prossime settimane. Ne consegue che la procedura per presentare le istanze di trasferimento dovrebbe prendere avvio nei primi giorni di marzo per concludersi intorno alla metà del mese. Purtroppo, non tutti potranno prendervi parte perché sottoposti a vincoli di permanenza: facciamo qui di seguito il punto sui vincoli in vigore.

Vincoli scaturiti dalla preferenza puntuale alla mobilità 2024/25

Il CCNI 2022/25 indica due vincoli derivanti dalle procedure di mobilità e conseguenti rispettivamente a:

  1. trasferimento in una delle scuole espresse nella domanda presentata; trasferimento nel comune di titolarità attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale;
  2. movimento interprovinciale (indipendentemente dalla preferenza in relazione alla quale si è stati trasferiti).

In base all’articolo 2/2 del CCNI 2022/25 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.

Vincolo derivato da movimento interprovinciale

L’articolo 2/3 del CCNI 2022/25,invece, stabilisce che il docente che ottiene trasferimento o passaggio interprovinciale, indipendentemente dalla preferenza (scuole, comune, distretti e provincia) in relazione alla quale è soddisfatto, non può presentare domanda di mobilità (trasferimento e passaggio) prima di tre anni dalla precedente (domanda).

Neo immessi in ruolo vincolati

Come sappiamo, per i tanti neo immessi in ruolo è sfumata la possibilità di derogare al prossimo anno scolastico il vincolo triennale a cui sono sottoposti: tali docenti neo immessi, vincolati dal Decreto legge n.44 del 22 aprile 2023 a permanere nell’attuale sede di titolarità pertanto, non potranno partecipare alla mobilità 2024/25.

Per tutte e tre le tipologie di vincolo si applicano le deroghe previste dall’art. 34 del CCNL 2019/21, in base al quale è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità 2024/25 per il ricongiungimento con il figlio minore di 12 anni, con la persona con disabilità da assistere (art. 42 del D.lgs. 151/01); al personale con disabilità personale di cui all’art. 21 della legge 104/1992.