Pubblicata l’Ordinanza Ministeriale per la mobilità 2024 docenti , ATA e personale per il prossimo anno scolastico 2024/25: dal 26 febbraio al 16 marzo gli insegnanti interessati e non vincolati potranno presentare le proprie istanze, dall’8 marzo al 25 marzo 2024 il personale ATA. Vediamo nello specifico chi potrà partecipare ai movimenti riportando una scheda elaborata dal sindacato FLC CGIL.
Personale docente che può partecipare alla mobilità 2024
- Gli assunti a tempo indeterminato prima dell’a.s. 2023/2024 ad eccezione di coloro che, negli ultimi due anni abbiano ottenuto, a seguito di domanda volontaria (territoriale o professionale), titolarità su codice puntuale di sede oppure, in I fase, sul codice del distretto sub comunale. Quest’ultimo vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per la mobilità professionale.
- Tutti coloro che hanno ottenuto, in esito ai movimenti relativi agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, la titolarità su sede nel trasferimento/passaggio interprovinciale indicando una preferenza sintetica di distretto, comune, provincia.
- I docenti assunti a tempo indeterminato nell’a.s. 2023/2024 con decorrenza giuridica a.s. 2022/2023.
- I destinatari delle deroghe ai vincoli in quanto beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/2025 o chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata.
- I destinatari delle deroghe ai vincoli di permanenza di cui all’art.2 comma 3-bis del CCNI integrato dall’Accordo Integrativo del 21 febbraio 2024:
- genitori di figli di età inferiore a 12 anni; se adottivi ed affidatari di minore, l’età si intende entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia e comunque non oltre la maggiore età.
- coloro che beneficiano della legge 104/92 art.21 e art.33 commi 3, 5 e 6
- coloro che fruiscono di riposi e permessi di cui all’art.42 del DLgs 151/01 (congedo straordinario) nell’ordine di priorità espressamente previsto
- coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2 commi 2 e 3 della Legge 118/71.
Personale ATA
Tutti i DSGA, gli amministrativi, tecnici, ausiliari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, compreso il personale ex LSU e appalti storici assunti su posto intero.
I DSGA nel triennio di permanenza beneficiari delle precedenze di cui all’art.40, comma 1, punti I, III, IV, VI, VII e VIII, del CCNI 2022/25 oppure che siano stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata.
I DSGA nel triennio di permanenza destinatari delle deroghe ai vincoli di cui all’art.34 comma 9-bis del CCNI integrato dall’Accordo del 21 febbraio 2024 (in analogia con l’art.2 comma 3-bis riferito ai docenti di cui sopra).