Si è concluso il secondo incontro tra Amministrazione e sigle sindacali tenutosi nel corso della mattina di oggi, 21 febbraio: si è giunti alla firma dell’accordo integrativo del CCNI 2022/25. Essendo il contratto ancora valido, l’ordinanza ministeriale che disciplinerà la mobilità 2024 del personale scolastico rispecchierà quella dello scorso anno. La pubblicazione del testo avverrà a breve. Vediamo qui di seguito chi non sarà soggetto ai vincoli di permanenza ma potrà usufruire delle deroghe.
Chi potrà usufruire delle deroghe ai vincoli e partecipare alla mobilità 2024
Ciò che ha preoccupato e preoccupa il personale scolastico sono da sempre stati i vincoli triennali: in un precedente articolo abbiamo visto chi tra il personale docente resterà vincolato. Da Bruxelles, infatti, come sappiamo non è arrivato nessun risposta positiva, al meno per il momento, in merito alla loro rimozione o deroga per il prossimo anno scolastico. Tuttavia, ci sono delle categorie ben precise che in base a quanto stabilito a livello legislativo potranno partecipare alla mobilità 2024. Il CCNI, infatti, ha recepito le deroghe previste già dal CCNL 2019/21. Pertanto, potranno presentare domanda di trasferimento anche
- i genitori, anche se adottivi ed affidatari, di figlio di età inferiore a 12 anni;
- chi si trova nelle condizioni stabilite dagli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- chi può beneficiare dei riposi e dei permessi previsti dall’art.42 del Decreto Legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di caregivers.
Chi sono i caregivers
I caregivers, pertanto, potranno partecipare alla mobilità 2024. Ma chi è incluso in questa categoria? Nello specifico si tratta del coniuge, della parte di un’unione civile, del convivente di fatto convivente con il soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, legge 104 del 1992.
Nel caso mancasse questa figura, per decesso o a causa di patologie invalidanti, i caregivers sarebbero il padre o la madre anche adottivi. In assenza dei genitori, ha diritto a fruire della deroga uno dei figli conviventi. Se questi dovessero mancare, ne beneficerebbe uno dei fratelli o delle sorelle conviventi: nel caso in cui anche questi ultimi venissero meno, il diritto passerebbe al parente o l’affine entro il terzo grado convivente.