In modo molto dettagliato, il sindacato CISL Scuola ha elaborato una scheda di sintesi che riassume tutti gli aspetti in merito alla mobilità 2024 del personale scolastico. Qui di seguito riportiamo la parte concernente alle novità sui vincoli di permanenza triennali su sede.

Le novità della mobilità 2024 de personale scolastico

Con l’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022 sottoscritto il 21 febbraio 2024 dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2019/2021 e con l’Ordinanza ministeriale, in merito alla mobilità 2024 del personale scolastico siamo intervenuti:

– introducendo la preferenza di SEDE intesa come Istituzione scolastica chiesta puntualmente;

inserendo le deroghe di cui all’art.34 del CCNL sui vincoli ai trasferimenti previsti dall’art.399 del Testo unico dell’Istruzione e dall’at.13 del D.L.vo 59/2017 per i neo immessi in ruolo e per tutto il personale di ruolo;

– ampliando ulteriormente il concetto di caregiver (ricomprendendo non solo di disabili gravi e quelli con invalidità personale superiore ai 2/3 ma anche le situazioni tutelate dall’art.2, commi 2 e 3, della Legge 118/1971 (soggetti con disabilità di almeno 1/3 ovvero genitori ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età;

 – uniformando i vincoli previsti dall’art.58 del D.L.73/2021 nei confronti di coloro che ottengono un trasferimento interprovinciale dando concreta attuazione a quanto previsto dall’art.30, comma 4, punto a1) del CCNL);

– consentendo pertanto di presentare domanda di mobilità anche a coloro che avessero ottenuto mobilità interprovinciale su preferenza sintetica.

Quando scattano i vincoli

Di conseguenza, per le operazioni di mobilità 2024 del personale scolastico i vincoli:

➢ scattano esclusivamente per i movimenti ottenuti con preferenza puntuale di SEDE (istituzione scolastica) come previsto dall’articolo 2 comma 2 del CCNI 22/25

➢ derivanti da mobilità interprovinciale ottenuta nel 22/23 o nel 23/24 con preferenza di Comune, Distretto o Provincia sono rimossi. D’ora in poi il vincolo scatterà solo per le preferenze puntuali di sede anche nel movimento interprovinciale.

Ricordiamo che l’accordo sottoscritto il 21 febbraio introduce un sistema di deroghe valide per tutti i docenti e Dsga che rientrino in determinate condizioni: in un precedente articolo abbiamo illustrato la questione.

Vincoli operanti dai movimenti per il 2024/25

Il vincolo di permanenza triennale sulla scuola deriverà da:

➢ Movimento provinciale ottenuto su preferenza puntuale (istituzione scolastica) – art.2, comma 2 del CCNI 2022;

➢ trasferimento interprovinciale ottenuto su preferenza puntuale (istituzione scolastica) – art.58, comma 2, lettera f) del D.L.73/2021 come applicato dal CCNI;

➢ Neo assunti a tempo indeterminato che non possono fruire di una delle deroghe previste dall’art.2, comma 3-bis del CCNI.