L’attenzione di gran parte dei docenti in ruolo si focalizza sulla mobilità 2024: gli interessati sperano che questo sia la volta buona per ottenere il tanto desiderato trasferimento. Chi invece è sottoposto ai vincoli di permanenza triennale, spera che la faccenda possa trovare soluzione e svincolarsi. Quando prenderà avvia la procedura? Cosa sappiamo in merito al momento? Facciamo il punto della situazione qui di seguito.

Quale la possibile tempistica per la mobilità 2024

Siamo in attesa che venga redatto il rinnovo del CCNI mobilità 2024/2025 che indicherà le regole in base alla quali un’apposita Ordinanza Ministeriale disciplinerà la mobilità 2024: si dovrà procedere con il rinnovo del contratto necessariamente tra le prossime settimane e il mese di febbraio. Ne consegue che la procedura per presentare le istanze di trasferimento dovrebbe prendere avvio nei primi giorni di marzo per concludersi intorno alla metà del mese: l’OM, come ogni anno, indicherà la finestra temporale entro cui poter produrre domanda. Per quanto riguarda la modalità, avverrà sempre on line, attraverso il portale di Istanze On line.

Docenti che non possono partecipare alla mobilità per il prossimo a.s.

Chi ha ottenuto un trasferimento su una delle sedi puntuali indicate negli a.s. 2022/23 e 2023/24 non potrà partecipare alla mobilità 2024, sia territoriale che professionale: è infatti sottoposto al vincolo di permanenza triennale su sede, che potrebbe venire meno solo in caso di soprannumerarietà o in presenza di specifiche deroghe.

Anche i docenti che hanno ottenuto l’assunzione da concorso straordinario bis non possono partecipare alla mobilità, in quanto ancora a tempo determinato, così come coloro che hanno ottenuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dalla I fascia delle GPS sostegno: possono presentare domanda, infatti, solo i docenti che hanno a tempo indeterminato al momento della presentazione delle istanze.

Riferimenti normativi dei vincoli vigenti

Ricordiamo che in base a quanto stabilito dall’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94 che, in seguito alle modifiche di cui al l 44/2023, rinvia all’art. 13/5 del D.lgs. 59/2017 i docenti neoassunti dall’a.s. 2023/24 hanno l’obbligo di restare nella scuola di assunzione, nello stesso tipo di posto/classe di concorso, per non meno di tre anni, salvo che nei casi di sovrannumero o esubero ovvero di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.