Cosa prevede la normativa sulla mobilità per il trasferimento da sostegno a materia e il passaggio di ruolo su materia? Un lettore chiede: “Scrivo per chiedere delucidazioni riguardo aspetti che ritengo “ingiusti” alla luce dei nuovi e fumosi cambiamenti:

  • Docente assunto da GPS su Sostegno, abilitato con percorsi su CDC (la mia) A048/49, può richiedere mobilità professionale? 
  • Accorpamento CDC: docente assunto con ordinario A049, non abilitato su A048, con accorpamento può richiedere mobilità professionale? 

Quello che trovo ingiusto è quanto segue: Un docente vincitore di concorso ordinario su a048 e a049, abilitato, quindi, su entrambe tramite procedura concorsuale, in caso di mobilità professionale dovrà “scontrarsi” ad armi pari con chi assunto da gps su sostegno e chi, per via dell’accorpamento, si ritrova abilitato su entrambe le cdc.  La meritocrazia, ancora una volta, scompare a causa buchi legislativi o sono state prese delle misure?” Risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Regole sulla mobilità giuste o ingiuste?

Mi corre l’obbligo premettere – scrive l’Avvocato Altieri- che solitamente mi limito a dare risposte tecniche sulle questioni che mi vengono sottoposte e mi astengo dal dare giudizi personali sulla correttezza o meno delle scelte normative, cosa che farò anche in questo caso, limitandomi a mettere a confronto la posizione di chi, assunto in ruolo su sostegno, vuole trasferirsi in una determinata classe di concorso e chi invece, già titolare su materia, vuole partecipare alla mobilità professionale per quella stessa classe di concorso. Sempre in via preliminare devo precisare che farò un discorso di carattere generale che prescinde dall’eventuale vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità per i neoassunti in ruolo, non avendo il nostro lettore fornito indicazioni sulla data dell’assunzione in ruolo.

Le fasi della mobilità

Le operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra), come disposto dall’art 6, comma 2, del CCNI 2022/25, si articolano nelle seguenti fasi:

  • I fase: Trasferimenti all’interno del comune;
  • II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
  • III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

I movimenti avvengono secondo precise percentuali di posti destinate alle diverse fasi, indicate nel successivo art. 9:

  • le prime due fasi (trasferimenti all’interno del comune di titolarità e trasferimenti tra comuni della provincia di titolarità) sono effettuate sul 100% delle disponibilità;
  • la terza fase (trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali) si effettua sul 50% delle disponibilità al termine della seconda fase (l’altro 50% va alle immissioni in ruolo), di cui il 25% va ai trasferimenti interprovinciali e l’altro 25% va ai passaggi di ruolo/cattedra provinciali e interprovinciali (i passaggi di ruolo/cattedra precedono i trasferimenti interprovinciali).

La mobilità professionale del docente di materia

Dunque, il passaggio di ruolo e di cattedra su posto comune rientra nella terza fase (con la precisazione che i passaggi di cattedra precedono i passaggi di ruolo e vengono effettuati nel limite del 25% sopra indicato.

Il trasferimento del docente di sostegno

Ai sensi dell’art. 23 del CCNI 2022/25, i docenti titolari su posto di sostegno assunti in ruolo, ovvero trasferiti (o con passaggio di ruolo) su posto di sostegno devono permanere su tale tipologia di posto per almeno un quinquennio, non potendo chiedere la mobilità su posto comune (possono chiede soltanto trasferimento o passaggio di ruolo su posto di sostegno). Terminato il vincolo quinquennale il docente di sostegno potrà chiedere il trasferimento su posto comune.

Come stabilito dall’all.to. 1 del CCNL Mobilità il trasferimento provinciale da sostegno a posto comune (e viceversa) rientra nella seconda fase della mobilità anche se per scuole dello stesso comune, e si effettua sul 50% dei posti disponibili.