Nella giornata di oggi, 23 febbraio, così come annunciato dai sindacati, dovrebbe essere pubblicata l’Ordinanza Ministeriale che meglio dettaglierà la mobilità docenti 2024: così come sappiamo, la procedura ricalca quelle degli ultimi anni, poiché il CCNI 2022/25 è ancora in vigore. Dal 26 febbraio al 16 marzo tutti gli insegnanti di ruolo potranno presentare le proprie istanze, sia per ottenere un trasferimento territoriale che professionale, se non sottoposti ai vincoli. Vediamo qui di seguito come si calcola il punteggio scaturito dai titoli posseduti.
Tabella A e Tabella B
Così come abbiamo visto in un precedente articolo, per determinare il punteggio della mobilità docenti 2024 occorre fare riferimento all’allegato 2 del CCNI, e nello specifico alla Tabella A, relativa alla mobilità territoriale, e alla Tabella B, attinente i trasferimenti professionali. La mobilità territoriale e quella professionale prevedono l’attribuzione di un punteggio a volte differente relativamente alla valutazione dei titoli, che si devono in entrambi casi possedere entro il termine di presentazione della domanda.
Valutazione dei titoli mobilità docenti 2024
Ecco in dettaglio i titoli valutabili per la mobilità docenti 2024:
- Superamento concorso pubblico ordinario: 12 punti per entrambe le procedure. In caso di passaggio di ruolo e cattedra è possibile valutare ulteriori 6 punti per ogni altro concorso pubblico per esami e titoli superato per l’accesso a ruoli di livello pari o superiore rispetto a quello in cui il richiedente appartiene.
- Diploma di laurea almeno quadriennale, laurea magistrale, diploma accademico di II livello, conseguito oltre al titolo di studio necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza: 5 punti per la mobilità territoriale, 6 punti per quella professionale
- Dottorato di ricerca: 5 punti per i trasferimenti territoriali, 6 punti per i passaggi di ruolo o cattedra. Si valuta un solo titolo.
Inoltre, per la mobilità professionale si valuta l’eventuale punteggio scaturito anche dai Crediti professionali: si calcolano 3 punti per ogni anno di servizio (non inferiore ai 180 giorni) svolto in utilizzazione nello stesso posto o c.d.c. per cui si presenta domanda di passaggio.
Infine, occorre sottolineare un ulteriore differenza nell’assegnazione del punteggio tra le due mobilità: per i trasferimenti territoriali si valutano al massimo 10 punti relativamente ai titoli posseduti. Non vi è alcun limite, invece, nel caso della mobilità professionale.