Mobilità docenti, il Tribunale di Agrigento, in data 31 gennaio 2024, ha emesso una storica sentenza, attraverso la quale è stato riaffermato il principio scolpito nel Testo Unico della scuola: la sentenza rappresenterà un importante ausilio ai fini dell’imminente mobilità docenti per l’anno scolastico 2024/25.

Mobilità docenti, la sentenza del Tribunale di Agrigento riafferma il principio dell’articolo 470 del Testo Unico

Il Tribunale di Agrigento, come riferisce lo studio legale degli Avvocati Angela Maria e Stefania Fasano che ha patrocinato il ricorso, ha statuito che le immissioni in ruolo debbano essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti dopo il completamento delle operazioni di mobilità. Il caso riguardava un docente che per le mobilità passate non aveva ottenuto trasferimento presso la sede scolastica di residenza e, nonostante avesse elevati punteggi e fosse caregiver del figlio minore, affetto da disabilità, ex articolo 3, comma 3 della Legge n. 104/1992, era rimasto collocato, illegittimamente, nella sede scolastica di titolarità lontana migliaia di chilometri.
Orbene, avverso tale decisione del MIM e delle sue amministrazioni scolastiche periferiche, tra cui l’ATP di competenza, si è impugnata la graduatoria di mobilità contestando innanzitutto che il docente fosse stato illegittimamente valicato da docenti aventi punteggio inferiore.

Nella specie, la strategia difensiva dello studio legale Fasano si è focalizzata sulle norme disciplinanti la mobilità per violazione dell’art. 470 del D.Lgs. n. 297/94, il quale in effetti prevede che specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilita professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico. Con gli accordi di cui al comma 1 sono parimenti determinati l’ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, i criteri e le modalità di formazione delle relative graduatorie, nonché i criteri per finalizzare le utilizzazioni, di cui al successivo articolo 479, ai passaggi di cattedra e di ruolo, fermo restando che i passaggi a posti di sostegno sono subordinati al possesso del prescritto titolo di specializzazione. Per i passaggi di ruolo previsti dal presente articolo si prescinde dal requisito dell’anzianità.

Orbene, il Tribunale ha ritenuto fondata la riferita violazione, ricollocando il docente nella sede di residenza, così deducendo: “Era onere di parte convenuta dimostrare in concreto il motivo che ha ostato all’assegnazione del ricorrente, onere non soddisfatto, dato che nella mobilità in oggetto è stata data preferenza alle immissioni in ruolo nonostante, come disposto dalla norma richiamata, queste ultime debbano essere effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale Ritenute dunque provate, tutte le circostanze di fatto che danno luogo alla tutela ex art. 33 L. n. 104/1992 (parentela di 1° grado, assistenza prestata di fatto), ivi compresa quella della esistenza del posto in organico presso la sede di destinazione richiesta, che si desumono dall’assenza di allegazioni e prove (che era onere del Ministero resistente fornire) in relazione all’interesse pubblico che sarebbe stato ostativo del chiesto diritto di precedenza ed alla eventuale indisponibilità di posti negli istituti scolastici indicati dal ricorrente, non resta che ritenere fondato il diritto del ricorrente al trasferimento”.

Si determina, donde, un importante precedente che vede finalmente tornare alla luce una norma (l’articolo 470) che non può essere annullata dagli accordi contrattuali e che costituisce, unitamente alla legge n. 104/1992, quella forma di tutela dei diritti fondamentali dell’individuo, altrimenti non modificabili in assenza di ragioni obiettive e di rango superiore.

Qui sotto, si riporta la parte della sentenza in cui viene menzionato l’articolo 470 del decreto legislativo N. 297/94