Mobilità personale docente, il Tribunale del Lavoro di Benevento ha rigettato il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. presentato da un docente a tempo indeterminato, che contestava l’assegnazione del proprio trasferimento per l’anno scolastico 2024/2025. Il ricorrente sosteneva di essere stato ingiustamente destinato alla provincia di Avellino anziché a Benevento, denunciando l’assegnazione di posti a due colleghe nella sede di Montesarchio, a suo dire senza il rispetto dei criteri di precedenza previsti dal CCNL Mobilità 2024-2025. Tra le motivazioni addotte, il docente lamentava anche la mancanza del riconoscimento del titolo di una delle controinteressate, conseguito in Romania.
Il caso della docente con titolo estero
Uno degli elementi centrali del ricorso riguardava una docente trasferita da Verona, inserita in graduatoria di prima fascia con riserva e titolare di precedenza ai sensi dell’art. 21 della Legge 104/1992. Difesa dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma, la docente era stata immessa in ruolo nel 2021 su un posto di sostegno per la classe di concorso A046 (Scienze Giuridico-Economiche). Il ricorrente sosteneva che, in assenza del riconoscimento ufficiale del titolo di specializzazione sul sostegno ottenuto presso l’Università Dimitrie Cantemir in Romania, la docente non avrebbe dovuto beneficiare della mobilità interprovinciale.
Il Tribunale ha respinto tale argomentazione, chiarendo che la docente era stata regolarmente assunta con contratto a tempo indeterminato in base all’art. 59, comma 4, del D.L. 73/2021, avendo completato con esito positivo il percorso di formazione e prova. Inoltre, il suo titolo risultava valido nel Paese d’origine ed era stato presentato per il riconoscimento in Italia prima dell’immissione in ruolo, con domanda datata 15 luglio 2021. Di conseguenza, non rientrava tra i casi disciplinati dall’art. 5 del D.L. 44/2023, che riguarda esclusivamente i docenti ancora in attesa di riconoscimento durante l’anno scolastico 2023/2024.
Legittimità della mobilità interprovinciale
Il Tribunale ha inoltre confermato che la docente aveva pieno diritto alla sede di Montesarchio, avendo maturato la precedenza prevista dall’art. 21 della Legge 104/1992 per motivi di salute. L’altra docente assegnata alla stessa sede ha anch’essa usufruito della precedenza stabilita dall’art. 13 del CCNL Mobilità 2024-2025, documentando una grave patologia che richiede cure continuative. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale di Benevento ha ritenuto infondate le contestazioni del ricorrente, respingendo la richiesta di trasferimento e confermando la legittimità dell’assegnazione dei posti.