Vincolo triennale derivante da domanda di trasferimento (mobilità) con scelta puntuale. Sussiste la stessa interpretazione valida per i neoimmessi, relativamente ad art.36 e art. 47, come specificato nel vostro articolo? A chiederlo è un docente, che scrive: “L’avvocato Maria Rosaria Altieri ha esaminato la situazione del vincolo triennale per i neo-immessi in ruolo. Nel mio caso il vincolo triennale deriva da domanda di trasferimento con scelta puntuale. Anche nel caso del mio vincolo sussiste la stessa interpretazione valida per quello dei neoimmessi, relativamente ad art.36 e art. 47? Un periodo di aspettativa, ad esempio per ragioni personali o per altra attività lavorativa, concorre alla maturazione del triennio? E se la risposta è affermativa, a quali condizioni (ad esempio svolgere almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico durante il quale si usufruisce dell’aspettativa)?
Vincolo triennale e domanda di mobilità
L’Avv. Altieri risponde: Va doverosamente premesso che i contenuti di questo articolo sono riferiti alle disposizioni del CCNI Mobilità 2022/25, ma che sono in corso le trattative sindacali per il rinnovo contrattuale, per cui, per dare risposte definitive sui vincoli di permanenza dei docenti, sarà necessario attendere la sottoscrizione del prossimo CCNI.
Vincolo triennale su preferenza analitica
Il vincolo triennale su preferenza analitica è previsto dall’art. 2, comma 2, del CCNI 2022 ai sensi del quale “2. Ai sensi dell’art. 22, comma 4, lett. a1) del CCNL istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 il docente che ottiene la titolarità su istituzione scolastica a seguito di domanda volontaria, sia territoriale che professionale, avendo espresso una richiesta puntuale di scuola, non potrà presentare domanda di mobilità per il triennio successivo. Nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale, il docente non potrà presentare domanda di mobilità volontaria per i successivi tre anni. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale.
Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 e alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa”.
Esame della normativa
Dall’esame del superiore dettato normativo si evince che detto vincolo:
- riguarda i docenti soddisfatti su preferenza puntuale\analitica (provinciale e\o interprovinciale), cioè su singola scuola e non anche nel caso di docenti soddisfatti su preferenza sintetica (comune, distretto, provincia);
- si applica sia nel caso di mobilità territoriale che di mobilità professionale (passaggi di ruolo);
- non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa.
- si applica all’interno dello stesso comune anche per i movimenti da posto comune a sostegno e viceversa.
Vincolo triennale e supplenze ex art. 47 CCNL
Orbene, quanto al primo quesito posto, possiamo senz’altro dire che le conclusioni a cui si è giunti nel parere reso nel precedente articolo possano sono senz’altro applicabili anche ai docenti sottoposti al vincolo triennale per essere stati soddisfatti nella mobilità volontaria su preferenza analitica, trattandosi di principi di carattere generale e, dunque, non sembra esservi alcuna preclusione normativa a che i periodi di supplenza svolti dal personale di ruolo ai sensi dell’art. 47 CCNL vengano computati ai fini della maturazione del vincolo.
La disciplina giuridica dell’aspettativa
L’art. 18 del CCNL consente al dipendente scolastico di usufruire dell’aspettativa per motivi personali, familiari, di studio o per realizzare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova. L’aspettativa per motivi di famiglia, personali e di studio può essere richiesta senza soluzione di continuità o per periodi frazionati. Qualora sia fruita senza soluzione di continuità, non può avere una durata superiore a 12 mesi. In ogni caso il periodo di aspettativa non può superare, nell’arco temporale di un quinquennio, la durata massima di due anni e mezzo (30 mesi). Il quinquennio da prendere in considerazione è quello che verrà a scadere nell’ultimo giorno del nuovo periodo di aspettativa richiesto.
L’aspettativa per realizzare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova, invece, è concessa per un tempo corrispondente ad un anno scolastico. L’aspettativa per motivi personali, familiari, di studio o per realizzare una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova non è retribuita e non ha validità giuridica. Di conseguenza, non si valuta ai fini dell’anzianità di servizio, della progressione di carriera e del punteggio della continuità.
Aspettativa e vincolo triennale
Quanto al secondo quesito posto dalla nostra lettrice, considerando che, come detto, l’aspettativa interrompe il rapporto di servizio nel periodo in cui essa è goduta, se la fruizione non consente la maturazione di almeno 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, l’anno non verrà valutato e conseguentemente non concorrerà alla maturazione del vincolo triennale