Con la firma definitiva del CCNL scuola 2019-21 viene confermato il vincolo triennale alla mobilità. I docenti di ruolo devono quindi restare sulla cattedra di titolarità per 3 anni. Su questo blocco, come confermato anche di recente dall’On. Mario Pittoni, non c’è nessuna apertura da parte del Ministero. Sale quindi il malcontento del personale docente che, a titolo di protesta, minaccia di appellarsi all’art. 36 per minare in un qualche modo la continuità didattica.
Deroghe al vincolo triennale
Il vincolo triennale è previsto dall’art 30 del CCNL appena sottoscritto in via definitiva. Sono però previste alcune deroghe che si applicano nelle seguenti situazioni:
- Nei casi di soprannumero o esubero;
- Ai docenti con grave disabilità o a coloro che assistono un soggetto con grave disabilità;
- I docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità;
- Gli insegnanti possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, ma solo dopo aver svolto l’anno di prova.
Va notato che per i docenti assunti da GPS sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo, il vincolo è ancora più restrittivo e non prevede deroghe per legge 104. Il CCNL prevede poi un’ulteriore attenuazione:
“Fermo restando quanto previsto dall’art. 42/bis del d.lgs n. 151 del 2001, i lavoratori cui si applicano gli istituti disciplinati dal citato d.lgs. n. 151 del 2001 è garantita la partecipazione alle procedure di mobilità volte al ricongiungimento con il figlio di età inferiore a 12 anni o, nei casi dei caregivers previsti dall’art. 42 del medesimo decreto, con la persona con disabilità da assistere. Analoga disciplina si applica per il personale indicato all’art. 21 della legge 104/1992”.
Art 36, come aggirare il ‘blocco’
Per aggirare l’ostacolo il Coordinamento Nazionale Docenti per il Ruolo, sulla propria pagina facebook, ha fatto notare come ci si possa appellare all’art 36, per poter in un qualche modo “congelare” il ruolo e cambiare grado di scuola (superato l’anno di prova) per ritornare nella propria regione o città di residenza, chiedendo poi il trasferimento alla scadenza dei 3 anni. Il riferimento è alla Circolare MIM n. 43440 del 19.07.2023, la quale ha chiarito che per l’a.s. 2023/2024 valgono le disposizioni di cui all’art. 36 CCNL 2006-2009. Il personale docente può quindi accettare, nell’ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede. L’art. 3, comma 3 del D.M. n. 138 del 13.07.2023 ha anche chiarito che il docente tenuto allo svolgimento dell’anno di prova non può accettare il conferimento di nomine a tempo determinato.