In merito alla mobilità territoriale 2024 relativa al Personale ATA, riportiamo le informazioni contenute nella scheda CISL scuola. Le indicazioni sulla mobilità territoriale sono contenute nell’art. 34 del CCNI e indicano chi può partecipare e tutti i dettagli relativi ai vari profili professionali. Nei paragrafi che seguono potete leggere le info che il sindacato ha inserito nella scheda dedicata alla mobilità del Personale scolastico.

Mobilità ATA 2024: chi partecipa ai movimenti

Può partecipare alla mobilità territoriale:

  • il personale ATA assunto a tempo indeterminato su sede provvisoria, al fine di ottenere la sede definitiva di titolarità;
  • il personale ATA a tempo indeterminato al fine di ottenere la titolarità in altra scuola della stessa provincia e/o di altra provincia;
  • il personale ATA senza sede di titolarità ai sensi dell’art. 70 del CCNL 18 gennaio 2024;
  • il personale in esubero sull’organico provinciale è tenuto a presentare domanda di movimento. Il personale che non presenta
    la domanda ovvero in caso di indisponibilità delle preferenze espresse è trasferito d’ufficio;
  • il personale docente inidoneo ed il personale docente appartenente alle classi di concorso B-33 (ex C999) e B-32 (ex C555)
    transitati nei ruoli ATA ai sensi del D.L.104/2013;
  • il personale ex LSU immesso in ruolo a tempo pieno (compreso quello che ha partecipato alla III procedura di stabilizzazione);
  • il personale ex Co.Co.Co. immesso in ruolo a tempo pieno nel profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico o che abbia beneficiato della conversione contrattuale da tempo parziale a tempo pieno;
  • il personale della Croce Rossa Italiana e degli Enti di area vasta transitato nel comparto scuola nei ruoli ATA ai sensi della L.190/2014.

Dettagli

I trasferimenti sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta riorganizzati nei CPIA vengono disposti soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. È possibile chiedere, avendone i titoli, più aree professionali fino a un massimo di quattro (art.49, comma 1 del CCNI). I DSGA per acquisire la titolarità del CPIA devono indicare il relativo codice puntuale.

Qualora l’aspirante al trasferimento desideri che le scuole ricomprese in una preferenza sintetica siano prese in esame in ordine diverso, ovvero che siano escluse dall’esame determinate tipologie di scuole, deve compilare le apposite caselle del modulo di domanda indicando la tipologia di scuole e l’ordine di trattazione delle stesse. Pertanto, gli assistenti tecnici che utilizzano i codici sintetici, laddove no intendano essere trasferiti nelle scuole del primo ciclo, dovranno obbligatoriamente barrare esclusivamente la tipologia “scuole secondarie di II grado”.

Personale EX LSU

Il CCNI 2022/23 – 2024/25 ha gestito anche le operazioni di mobilità del personale ex LSU e ex Co.Co.Co a partire dalle operazioni per l’anno scolastico 2022/23. Il personale internalizzato è stato assunto con contratto a tempo indeterminato sia full time che part time attraverso diverse procedure sulla base delle disponibilità provinciali. L’operazione di stabilizzazione del personale si è conclusa nel mese di dicembre 2023 con le assunzioni derivanti dalla III procedura. Tenuto conto di tutto ciò e al fine di salvaguardare il contingente destinato alle assunzioni in ruolo attraverso le ordinarie procedure (24 mesi), lo stesso personale in forza di un’intesa sottoscritta da tutte le Organizzazioni rappresentative e firmatarie del CCNL:

  • Se titolare di contratto full time può partecipare alle operazioni di mobilità;
  • se titolare di un contratto full time, è inserito come tutto il restante personale nelle graduatorie d’istituto;
  • se titolare di contratto full time partecipa alla mobilità d’ufficio in caso di sovrannumero;
  • se titolare di un contratto part time non viene inserito nelle graduatorie d’istituto per l’individuazione dell’eventuale perdente posto.

Con un’intesa Ministero/OO.SS del 20 maggio 2021, sono state previste idonee forme di riconoscimento del servizio prestato nelle istituzioni scolastiche statali prima della procedura di internalizzazione. Di conseguenza, il CCNI sulla mobilità ha previsto:

  • una modifica dell’allegato E “Tabella di valutazione titoli e servizi personale ATA” inserendo la valutazione di 1 punto per ogni anno di servizio prestato nelle scuole statali prima delle operazioni di internalizzazione;
  • la possibilità per il personale assunto full time di produrre domanda di mobilità volontaria su qualunque posto del relativo organico del profilo di appartenenza;
  • l’esclusione dalle graduatorie di istituto ai fini dell’individuazione del soprannumerario per i titolari di contratti part time;
  • che i posti liberati con le operazioni di mobilità dal personale internalizzato siano disponibili anche per le operazioni del restante personale.

Assistenti tecnici

Il trasferimento degli assistenti tecnici, all’interno dell’area professionale di appartenenza, può essere disposto per qualunque tipo di istituto. Il trasferimento da un’area professionale ad un’altra può essere disposto purché venga rispettato il numero dei posti necessario per il personale in attesa di sede e per il personale in soprannumero. Tale trasferimento avviene, comunque, in subordine rispetto ai trasferimenti del personale nell’ambito della stessa area professionale.

I titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra sono quelli previsti dalla tabella B del CCNL 29/11/2007, come modificata dalla sequenza contrattuale del 25/07/2008, oppure quelli previsti dalla tabella B del CCNL 24/07/2003 e codificati in quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale. Devono essere considerati titoli equipollenti:

  • diploma di scuola secondaria di I grado (o altro titolo di studio superiore) integrato da dichiarazione personale comprovante il possesso di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai sensi dell’art.14 della L.845/78;
  • le dichiarazioni personali attestanti la partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativa all’area professionale per la quale si richiede il trasferimento (art.47 del CCNI)

Per i posti di laboratorio “informatica” (codice T72) appartenenti all’area “elettronica ed elettrotecnica” (AR02) istituiti presso le scuole del I ciclo in applicazione dell’articolo 1, comma 967 della Legge 178/2020 i trasferimenti sono effettuati sulla base dell’ordine indicato nelle preferenze espresse per ogni grado di istruzione ed eventualmente per ogni area professionale, qualora siano state richieste più aree. La sede di servizio è quella costituita dalle istituzioni scolastiche ricomprese nella rete di riferimento della scuola polo attribuita in titolarità.

Mobilità 2024 DSGA

Secondo le disposizioni dell’art.35, comma 5-bis del D.L.vo 165/2001, i Dsga nominati in ruolo a seguito delle procedure concorsuali NON partecipano alle operazioni di mobilità volontaria per un triennio dalla nomina di assunzione in ruolo (potendo, comunque, partecipare alle operazioni di assegnazione provvisoria). L’accordo di integrazioni e modifiche al CCNI 2022, in forza di quanto previsto dall’art.34 comma 8 del CCNL 2019/21, ha previsto l’applicazione anche per il Dsga delle deroghe ivi previste.

Di conseguenza, anche il personale Dsga, neoassunto o ancora nel vincolo triennale, in presenza delle situazioni tutelate dal citato art.34 potrà produrre domanda di mobilità sia provinciale che interprovinciale. Nell’ambito delle operazioni propedeutiche alla mobilità relativa all’anno
2024/2025 i Dsga assunti in ruolo nell’a.s.2023/24, prima dello svolgimento delle procedure di mobilità, confermano come sede di titolarità quella ottenuta all’atto dell’immissione in ruolo oppure, in subordine, la scelgono nella provincia di assegnazione tra le sedi vacanti nell’anno scolastico di immissione in ruolo, comprese quelle eventualmente non confermate, in ordine di graduatoria concorsuale. (art.24, comma 5, O.M.36).