NASpI
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NASpI 2025, l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) ha pubblicato il messaggio N. 4468 avente come oggetto: ‘Indennità di disoccupazione NASpI e riacquisto della capacità lavorativa’. Nel nuovo messaggio, vengono date nuove disposizioni per velocizzare la liquidazione dell’indennità di disoccupazione ai lavoratori che si trovano in malattia al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Messaggio INPS N. 4468 sulla liquidazione dell’indennità di disoccupazione NASpI per i lavoratori in malattia

Nel nuovo messaggio, l’INPS fa riferimento alle già note disposizioni riguardanti le tempistiche della domanda NASpI da presentare all’INPS. L’articolo 6, comma 1, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, stabilisce che la richiesta per accedere alla NASpI deve essere inoltrata all’INPS in modalità telematica entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. Il comma 2 dello stesso articolo specifica che l’erogazione della NASpI inizia dall’ottavo giorno successivo alla fine del rapporto di lavoro o, se la domanda è presentata oltre tale data, dal giorno successivo alla presentazione della stessa.

Applicazione delle disposizioni per la NASpI in caso di malattia

La circolare n. 94 del 12 maggio 2015, che regola l’applicazione delle disposizioni relative alla NASpI, chiarisce al paragrafo 2.6 che, in caso di malattia comune indennizzata dall’INPS o di infortunio/malattia professionale indennizzato dall’INAIL, insorti entro 60 giorni dalla fine del rapporto di lavoro, il termine per presentare la domanda si sospende per la durata dell’evento. Al termine di tale periodo, il conteggio riprende per la parte residua.

In merito all’inizio della prestazione, il paragrafo 2.7 della stessa circolare precisa che, se la malattia o l’infortunio coincide con la cessazione del rapporto di lavoro, la NASpI decorre dall’ottavo giorno successivo alla conclusione dell’evento, a condizione che la domanda venga presentata entro tale termine. Se inoltrata successivamente, la prestazione partirà dal giorno successivo alla presentazione, purché entro i termini di legge.

Nuove disposizioni per velocizzare la liquidazione della NASpI

Per garantire tempi più rapidi nell’elaborazione delle domande, il riacquisto della capacità lavorativa viene verificato dalle Unità Operative Complesse o Semplici medico-legali (UOC/UOST). Tuttavia, per accelerare ulteriormente i tempi di liquidazione, dal 1° marzo 2025 i lavoratori in malattia al momento della cessazione del rapporto dovranno allegare alla domanda:

  • un certificato medico attestante il riacquisto della capacità lavorativa;
  • in caso di eventi tutelati dall’INAIL, il certificato definitivo rilasciato dall’Ente.

Questi documenti, privi di diagnosi, devono essere allegati al momento della domanda o successivamente tramite il modello “NASpI-Com”. Indicazioni operative e procedurali per le Strutture territoriali saranno fornite con un successivo messaggio.