Come stabilisce l’art. 2096 del Codice Civile il personale neoassunto deve essere sottoposto ad un periodo di prova. “Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.” Nello specifico la disciplina riguardante i neoassunti ATA la ritroviamo all’art 62 del CCNL Scuola 2019-21 (che ha abrogato di fatto l’articolo 30 del precedente contratto triennio 2016-2018). Vediamo di seguito i dettagli.
Periodo di prova: tutti i dettagli
Per quanto riguarda la durata del periodo di prova del personale ATA appena entrato in ruolo dobbiamo fare riferimento al 1° comma del citato art 62 CCNL Scuola 2019-21, il quale afferma:
“Il personale ATA assunto in servizio a tempo indeterminato – sia a tempo pieno che a tempo parziale – è soggetto ad un periodo di prova la cui durata è stabilita come segue:
a) due mesi per i dipendenti inquadrati nelle Aree di Collaboratore e di Operatore;
b) quattro mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area di Assistente;
c) sei mesi per i dipendenti inquadrati nell’Area dei Funzionari ed Elevate Qualificazioni.”
La normativa prosegue specificando che sono esonerati dal compimento del periodo di prova i dipendenti che lo abbiano già superato nel medesimo profilo professionale oppure in corrispondente profilo di altra amministrazione pubblica, anche di diverso comparto.
Inoltre viene precisato che ai fini del compimento del periodo vengono conteggiati solo i giorni di effettivo servizio. In caso di malattia è prevista la sospensione del periodo di prova stesso.
In caso di superamento del suddetto periodo sarà il Dirigente Scolastico a disporre la conferma in ruolo dei neoassunti. In caso di inerzia del DS la conferma è da considerarsi tacita. Va infine ricordato che il periodo di prova può essere rinnovato o prorogato alla scadenza una sola volta qualora non sia stato superato.