I neoassunti che hanno dichiarato titoli sotto forma di autocertificazione, sono tenuti su richiesta della segreteria scolastica ad esibire il titolo originale? Quando si tratta di laurea o di abilitazione, l’autocertificazione da parte del docente è autorizzata dalla normativa. Non tocca al docente presentare il titolo originale di studio, ma è compito dell’Amministrazione verificare la correttezza dell’autocertificazione del titolo. Ai sensi dell’art. 46 – lettera l, m, n – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l’autocertificazione è una dichiarazione che l’interessato redige e sottoscrive nel proprio interesse su stati, fatti e qualità personali e che utilizza nei rapporti con la P.A. e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi. Tale dichiarazione può sostituire le normali certificazioni e gli atti notori.

Quali dichiarazioni si possono presentare in autocertificazione?

L’art.2 della L.15/68 “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme” prevede i casi in cui si può ricorrere all’autocertificazione:

  • La data e luogo di nascita
  •  La residenza
  •  La cittadinanza
  •  Il godimento dei diritti politici
  •  Lo stato di celibe, coniugato o vedovo
  •  Lo stato di famiglia
  •  L’esistenza in vita
  •  La nascita del figlio
  •  Il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente
  •  La posizione agli effetti degli obblighi militari
  •  L’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla P.A.

L’art. 1 co. 1 del D.P.R. 403/98 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n.127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative” ha ulteriormente esteso il ricorso all’autocertificazione e contempla i seguenti casi:

  • Titoli di studio acquisiti
  • Qualifiche professionali
  • Esami sostenuti universitari e di stato
  • Titoli di specializzazione
  • Titoli di abilitazione
  • Titoli di formazione
  • Titoli di aggiornamento
  • Titoli di qualificazione tecnica
  • Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
  • Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare
  • Codice fiscale
  • Partita IVA
  • Qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria
  • Stato di disoccupazione
  • Qualità di pensionato e categoria di pensione
  • Qualità di studente
  • Qualità di casalinga
  • Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
  • Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
  • Adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelle di cui all’art.77 del D.P.R. 237/64 come modificato dall’art.22 della L.958/86
  • Assenza di condanne penali
  • Qualità di vivenza a carico
  • Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile

Mancata accettazione dell’autocertificazione

Se le segreterie non accettano tali dichiarazioni in autocertificazione, commettono violazione dei doveri d’ufficio. Spetta alla scuola fare gli accertamenti sulla veridicità dell’attestazione. Per legge, sono le scuole ad avere l’obbligo dell’accertamento della correttezza di quanto dichiarato. L’impiegato responsabile incorre nella violazione dei doveri d’ufficio quando non accetta l’autocertificazione nei casi consentiti (art.3 co.4 L. 127/97).