Una volta assunti (già abilitati) dalle graduatorie di merito concorsuali inizia l’anno di prova e formazione. I neoimmessi in ruolo devono quindi affrontare un anno impegnativo per vedersi confermare il ruolo. Esiste però la possibilità che l’anno di prova sia ripetuto o rinviato: qual è la differenza? E fino a quante volte è possibile? Facciamo di seguito chiarezza.
Come superare l’anno di prova: gli step
Il percorso formativo contempla 50 ore, suddivise tra incontri propedeutici e di restituzione finale, laboratori formativi/visite a scuole innovative, peer to peer ed osservazione in classe, formazione on line. Sono inoltre necessari almeno 180 giorni di servizio in cui sono ricomprese tutte le attività connesse al servizio scolastico, inclusi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario e straordinario e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza. Di questi devono essere svolti 120 giorni di attività didattiche, ricomprendendo i giorni effettivi di insegnamento e i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali.
Segue la valutazione dell’anno di prova e formazione. Saranno il dirigente scolastico dove il neoimmesso ha la titolarità e il tutor assegnatogli a compilare le schede che entreranno a far parte del materiale sottoposto al Comitato di valutazione. Il docente neoimmesso sarà infine tenuto a sostenere un colloquio innanzi a quest’ultimo, a cui seguirà il test finale. Questo test non rappresenta una prova ulteriore ma è la risultanza della documentazione consegnata al Comitato di valutazione, contenente la relazione del tutor a esito delle osservazioni condotte nel corso dell’accompagnamento del percorso di prova del neoassunto unitamente alla relazione del dirigente scolastico.
Rinvio e mancato superamento: le differenze
Occorre distinguere il caso del rinvio dal mancato superamento dell’anno di prova. I neoimmessi in ruolo non hanno un limite entro cui rinviare il periodo di prova. Il rinvio può avvenire più volte. Basta che gli interessati non seguano la formazione dovuta e non cumulino i richiesti 180 giorni di servizio di cui almeno 120 di attività didattiche.
Il mancato superamento invece si ha in caso di valutazione negativa, portando a dover ripetere l’anno di prova, ma in questo caso la ripetizione può avvenire una sola volta. Se l’anno di prova non dovesse nuovamente essere superato positivamente il docente neoimmesso non potrà essere confermato in ruolo.