Per tutta l’estate è stata fatta una campagna sui social per chiedere ai docenti neoimmessi in ruolo di ritirare la domanda dedicata alla scelta delle 150 preferenze. Si tratterebbe di un atto soprattutto di solidarietà nei confronti dei colleghi aspiranti che attendono un incarico dalle Gae o dalle Gps, e che potrebbero contare su disponibilità aggiuntive se la domanda fosse ritirata tempestivamente. Non tutti hanno avuto però questa accortezza. Sale quindi il malcontento tra tutti coloro che sono ancora in attesa di una supplenza, e molti hanno presentato reclami agli uffici scolastici denunciando la mancata cancellazione dalle graduatorie dei neoimmessi. Ma a chi spetta la competenza della cancellazione? E in quale momento? Facciamo chiarezza.
Neoimmessi: il superamento dell’anno di prova e formazione
Va subito fatta una premessa. I neoimmessi in ruolo non possono essere cancellati da nessuna graduatoria, nemmeno dalle Gae e Gps. Prima è necessario che gli stessi superino l’anno di prova e formazione. Gli Usp non possono quindi procedere con la cancellazione prima di questo momento. A dirlo è l’art.13 co 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 che stabilisce espressamente che “in caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.” I reclami quindi presentati dai molti aspiranti non possono trovare seguito.
Diritto all’art 47 CCNL Scuola 2019-21
Molti avranno poi notato che anche docenti che non sono più neoimmessi e che hanno superato l’anno di prova e formazione già da qualche anno sono ancora inclusi nelle varie graduatorie delle supplenze. Perchè in questo caso? Non si può che ribadire quanto previsto dall’art 47 del CCNL Scuola 2019-21, in base al quale i docenti di ruolo possono accettare rapporti di lavoro a tempo determinato (quindi supplenze) su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.