Interpello
Interpello

Gli interpelli rappresentano la novità di quest’anno per quanto riguarda l’assegnazione degli incarichi a tempo determinato che non hanno trovato candidati nemmeno nelle graduatorie di istituto e in quelle viciniori rispetto ad una specifica scuola. Gli interpelli, da quest’anno, sostituiscono la procedura riguardante l’invio delle domande di messa a disposizione. Una delle domande che si pongono i docenti è la seguente: è possibile lasciare una supplenza da interpello per un’altra?

È possibile lasciare una supplenza ricevuta tramite interpello per un’altra?

La risposta a questa domanda è implicitamente contenuta nell’Ordinanza Ministeriale N. 88 del 16 maggio 2024. Infatti, il comma 13 dell’articolo 23 recita quanto segue: ‘Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 19 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell’abilitazione – per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l’insegnamento agli alunni disabili – o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all’Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un’apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all’articolo 14‘.

L’OM indica che le supplenze da interpello sono soggette alle stesse regole previste per chi ottiene un incarico da GPS o da graduatoria di istituto. A questo proposito, nell’approfondimento curato da Michele Sorge della segreteria Cisl Roma-Rieti (dal minuto 42:43 del video presente al link del canale YouTube di Scuola Informa https://www.youtube.com/watch?v=DO10T6Z-jXE&t=3139s) viene ribadito questo aspetto. Seppur non esplicitamente citato nell’Ordinanza Ministeriale, si presume che non sia possibile lasciare una supplenza da interpello per un’altra.