Sono ormai 3 anni (dall’a.s. 2021/22) che il MIM utilizza il sistema informatico (cd. algoritmo) per il conferimento di nomine al 30 giugno e al 31 agosto da GPS e sono 3 anni che vengono attribuite supplenze a docenti con punteggio inferiore, scavalcando così docenti con punteggio maggiore, e che vengono attribuite supplenze a docenti privi della specializzazione TFA, pretermettendo docenti con lo specifico titolo universitario.

La sanzione della rinuncia

Ciò si verifica perché l’Ordinanza Ministeriale che disciplina le operazioni di attribuzione degli incarichi, oggi l’O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, contiene una norma, l’art. 12, che stabilisce che se in un turno di nomina non vi sono sedi disponibili per l’aspirante, in quanto non indicate quali preferenze nella domanda informatizzata, e il sistema informatico arriva ad individuare quali destinatari di supplenza docenti collocati in posizione inferiore su sedi non espresse, al turno successivo quand’anche si rendano disponibili sedi che l’aspirante ha indicato nella domanda informatizzata, il sistema non torna indietro, in quanto il docente, avendo limitato la scelta delle preferenze, viene considerato rinunciatario rispetto all’intera procedura.

In sostanza ciò che sostiene il Ministero è che il docente, per evitare di essere considerato rinunciatario, deve indicare tutte le 150 preferenze nella domanda informatizzata. Tuttavia, è proprio una siffatta affermazione a dimostrare l’iniquità di tutto il sistema e delle norme che lo disciplinano, in quanto, come succede in province grandi (e con molti Istituti), il docente che partecipa per più tipologie di posti o più classi di concorso certamente completerà la domanda con le 150 preferenze, ma ne rimarranno fuori molte altre. Ebbene, anche in questo caso se nel primo bollettino vengono rese disponibili sedi che l’aspirante non ha indicato (non per sua volontà ma per un limite nella domanda stessa), verrà considerato rinunciatario nel successivo turno di nomina.

Le ragioni dell’iniquità del sistema

La causa di questa situazione va ricercata nel momento in cui vengono rese note dalle singole scuole e dagli ATP le disponibilità di posti da attribuire ad incarico da GPS.

Com’è noto, le nomine da GPS sono effettuate su posti liberi in organico di diritto e in organico di fatto (art. 2, comma 4, O.M. n. 112/2022):

  • l’organico di diritto è costituito dai posti che si formano in ragione dell’iscrizione degli alunni, il cui termine è fissato ogni anno a livello ministeriale per tutto il territorio nazionale alla fine di gennaio;
  • l’organico di fatto è costituito da tutti i posti che si vengono a costituire in ragione dell’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto (es. sdoppiamenti o accorpamenti di classe per trasferimenti degli alunni successivi alle iscrizioni). Il termine per la comunicazione da parte delle scuole dell’organico di fatto varia a seconda degli ATP ed è di solito fissato da questi tra la metà di mese di giugno e gli inizi di luglio.

Il problema delle disponibilità

Appare evidente, alla luce della tempistica appena riportata, che le disponibilità sono ben note già prima della fine di agosto (quando cioè solitamente vengono pubblicate sui propri siti dagli ATP), e sono ben note già nel momento in cui gli aspiranti compilano la domanda informatizzata per la partecipazione alle operazioni di conferimento degli incarichi da GPS. Tuttavia non si comprende per quale motivo vengano pubblicate così in ritardo, generando così quel meccanismo iniquo che ormai è noto.

Invero, se il docente, al momento in cui compila la domanda informatizzata fosse messo in condizione di conoscere le disponibilità esistenti di posti, potrebbe esprimere le proprie preferenze, non al buio, ma con consapevolezza, sicché nel mento in cui decide di non esprimere una determinata preferenza per cui vi è disponibilità, allora sì che si potrebbe parlare di rinuncia. Ebbene, è ben possibile che qualche posto si renda disponibile a ridosso del 1° settembre, a seguito di movimenti degli alunni, ma è evidente che si tratti di situazioni sporadiche. Quanto si è sin qui detto vale anche per i posti di sostegno, con la precisazione che in alcuni casi la costituzione tardiva delle cattedre può derivare anche dai tempi con cui le famiglie consegnano la certificazione L. 104/92 alle scuole.

L’esclusione dei beneficiari ex L. N. 68/99

Quest’anno, poi, si è verificata un’ulteriore gravissima stortura del sistema che ha portato all’esclusione dalle nomine moltissimi docenti che usufruiscono dei benefici ex L. n. 68/99 in quanto disabili, a causa della suddivisione della prima fascia in sub fasce (1A, 1B, 1C, 1D) a seconda se si è inseriti a pieno titolo o con riserva. Orbene, la suddivisione in sub fasce, di per sé non illegittima, lo diventa nella misura in cui determina la lesione del diritto costituzionalmente garantito del docente disabile al lavoro.

Ebbene, non solo la suddivisione in sub fasce non è prevista dall’O.M. n. 112/2022, ma la stessa Circolare annuale delle supplenze, la n. 43440 del 29 luglio 2023, con riferimento alle assunzioni dei docenti invalidi, prevede che le fasce di ciascuna graduatoria devono essere considerate come un’unica fascia (con ciò estendo alle GPS un principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2007 con riferimento alle GaE). In siffatta situazione l’unica possibilità di tutela è costituita da un contenzioso da incardinare, però, solo dopo che si sia esclusa la possibilità di nomina da Graduatoria di Istituto per una supplenza che possa consentire di maturare il punteggio massimo.

Avvocato Maria Rosaria Altieri