La domanda dedicata alla scelta delle 150 preferenze, rivolta agli iscritti nelle Gae e Gps, si è chiusa alle ore 14 di ieri, 7 agosto 2024. Non si conoscono ancora le date a partire dalle quali partiranno le nomine, sebbene alcune voci (non ufficiali) parlavano dell’ultima settimana di agosto. In ogni caso ogni ambito territoriale seguirà tempistiche diverse. Facciamo intanto chiarezza sull’attribuzione della sede scolastica.
Nomine: cosa sapere sulla sede scolastica e sul plesso assegnato
Nel momento in cui partiranno le nomine da Gae e Gps l’ufficio scolastico provinciale pubblicherà i bollettini con l’elenco dei nominati e la sede scolastica destinataria, oltre alla tipologia di posto e classe di concorso. La scuola indicata rappresenta la sede centrale dell’istituzione scolastica, che non necessariamente coinciderà con l’effettiva sede di lavoro. Sarà infatti al momento della presa di servizio che il dirigente scolastico attribuirà il plesso di destinazione, che potrebbe anche essere dislocato in un comune diverso rispetto a quello della sede centrale. Gli aspiranti, del resto, nel compilare le 150 preferenze, dovevano essere consapevoli che l’indicazione di una scuola poteva significare anche uno qualsiasi dei plessi della scuola scelta.
Se il docente nominato dovesse rifiutare il plesso perchè magari troppo distante rispetto alle proprie esigenze si applicheranno le sanzioni previste dall’art 14 dell’O.M 88/2024, quindi non si potranno ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto sia da GaE che da Gps, nonché da graduatorie d’istituto in caso di esaurimento delle predette graduatorie, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione cui abbia titolo, per l’anno scolastico di riferimento. In caso poi di abbandono del servizio (quindi con accettazione della supplenza, presa di servizio e poi abbandono se si venisse a conoscenza inseguito del plesso assegnato) la sanzione sarà ancora più pesante: non si potranno ottenere supplenze al 30 giugno e al 31 agosto da GaE e Gps, nonché da graduatorie d’istituto in caso di esaurimento delle predette graduatorie per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime (quindi per l’intero biennio 2024/25 e 2025/26).