Oggi è ufficialmente iniziato il nuovo anno scolastico 2024/25. Nelle scuole i cui rispettivi uffici scolastici provinciali hanno provveduto a pubblicare i bollettini contenenti le nomine da GPS nei giorni precedenti, è stato anche il giorno delle prese di servizio. I candidati che hanno ottenuto un incarico, infatti, si sono presentati per formalizzare la loro assegnazione. Vi sono, però, alcuni casi in cui è possibile differire la presa di servizio. Caso particolare, invece, è quello che riguarda il congedo di maternità. Vediamo le due casistiche.

Differimento presa di servizio: in quali casi è possibile?

La presa di servizio è un atto amministrativo a tutti gli effetti. Con la compilazione della documentazione fornita dalla segreteria, in primis è accertata l’identità del candidato. Inoltre, grazie all’inserimento dei dati richiesti, sarà possibile per l’istituto scolastico recuperare tutti gli estremi per poter effettuare l’accredito dello stipendio. Fondamentale è anche l’inserimento delle scuole precedenti in cui si è prestato servizio, in modo tale da ricongiungere il fascicolo personale. Ergo, essendo di notevole rilevanza, la presa di servizio va di regola svolta nel giorno indicato dai documenti ufficiali. Anzi, se il candidato non si presenta entro i termini previsti, decade dalla nomina ricevuta da GPS.

Ci sono, però, dei casi in cui è possibile differire la presa di servizio. Il primo, intuibile, è quello della malattia. In questa ipotesi, previo inoltro del certificato attestante tale condizione, il candidato mantiene il diritto a stipulare il contratto nonostante il differimento della presa di servizio. Analogo discorso in caso di infortunio o, genericamente, per qualsiasi caso non imputabile alla propria volontà. Va però precisato che in tal modo il differimento avviene anche dal punto di vista economico. Sostanzialmente, si percepisce lo stipendio dalla data in cui si prende servizio. Differire la presa di servizio senza un giustificato motivo comporta la decadenza dalla nomina.

Nomine da GPS e congedo di maternità

Quando si tratta di congedo di maternità, invece, la presa di servizio non è necessaria. Secondo una sentenza del TAR della Puglia (n. 150 del 7/06/1986), non è legittimo escludere dall’assunzione una lavoratrice madre utilmente collocata in graduatoria. Inoltre, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5095 del 4/09/2006, ha stabilito che il trattamento giuridico ed economico per maternità spetta anche qualora la lavoratrice madre, per motivi oggettivi connessi alla gravidanza, non possa prendere servizio essendo sufficiente a tal fine fare riferimento al provvedimento di nomina.

Dunque, riepilogando, chi si trova in congedo di maternità ed è destinataria di supplenza da GPS, potrà comunicare alla scuola la sua situazione e inviare certificato da cui si evince la data presunta del parto. In alternativa, se il parto è già avvenuto e la supplenza viene conferita entro i tre mesi da tale evento, allora dovrà inviare il certificato di avvenuto parto.