Nomina supplenze da algoritmo GPS e 150 preferenze. Un lettore ci scrive: “Quando ho presentato la domanda non ho inserito 150 preferenze, bensì 137. Sto entrando nel panico perché mi è sembrato di capire che non verrò considerato dall’algoritmo per la nomina. Potreste spiegarmi meglio e se c’è la possibilità di modificare e inserire le ultime preferenze”? Nel corso del nostro webinar settimanale su YouTube l’Avvocato Maria Rosaria Altieri ha risposto a queste e altre domande sulle nomine da GPS.
Nomine supplenze: l’algoritmo GPS salta chi non ha inserito le 150 preferenze?
L’Avvocato Altieri spiega che purtroppo la domanda per le 150 preferenze nelle GPS non si può modificare perché sono scaduti i termini. Infatti le domande sono modificabili, anche se inoltrate, ma solo se non sono scaduti i termini di presentazione. In ogni caso, però, non è che inserendo meno di 150 preferenze non si viene nominati. Il problema si pone se non si inseriscono preferenze che sono disponibili nel primo turno di nomina. In questo caso l’aspirante viene scavalcato perché il sistema informatico va ad individuare altri aspiranti con meno punti, che invece hanno espresso quella preferenza.
Se nel turno successivo si rendono disponibili le sedi richieste in conseguenza di disponibilità sopraggiunte, l’algoritmo non torna indietro per garantire ai docenti con migliore collocazione l’attribuzione della supplenza, ma continua a scorrere la graduatoria, nominando personale in posizione inferiore (privo di precedenze).
In sostanza, il docente che limita il numero delle preferenze rispetto ai posti effettivamente esprimibili viene considerato rinunciatario con conseguente applicazione delle sanzioni previste dall’art. 14 dell’O.M. n. 88/2024, sicché il docente non potrà ottenere altre supplenze al 30 giugno e al 31 agosto dal GPS e da GI per l’intero anno scolastico.
Precisazioni sul funzionamento dell’algoritmo
Devo però precisare che per evitare questo meccanismo non è sufficiente indicare 150 preferenze, ma bisogna indicare tutte le preferenze per cui si ha titolo (ad es. indicando preferenze sintetiche e tutte le tipologie di supplenza: annuale, al 30 giugno e spezzoni) e allora sicuramente non si verrà saltati dall’algoritmo.
Infatti, mi è capitato lo scorso anno di dover patrocinare un ricorso sull’algoritmo innanzi al Tribunale di Roma, ove ho messo in evidenza che la docente aveva indicato tutte le 150 preferenze, ma era stata scavalcata perché in ogni caso vi erano ulteriori preferenze non indicate che poi erano quelle disponibili al primo turno di nomina. Anche in questo caso la sentenza è stata positiva e il giudice, la dott.ssa Colli, si è soffermata molto sul meccanismo delle disponibilità sopravvenute evidenziando che poiché riguarda un sistema estraneo al docente (e che egli non può controllare) non può produrre conseguenze a danno dello stesso. Potete vedere l’intero video sul nostro canale.