Gentilissimi, ai sensi del CCNL 2019-2021, la formazione del personale è considerata attività funzionale e si svolgerà durante le ore di servizio. Inoltre, è prevista la possibilità del riconoscimento economico in modalità forfettaria per le ore di formazione eccedenti le 80. In sede di collegio si approva il piano di formazione e il piano annuale delle attività. Per questo ultimo occorre prevedere un numero di ore dedicate alla formazione e che rientrano nel monte ore complessive di 80. In merito a questo è stata posta una domanda in redazione a cui risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri. “Mentre le ore delle attività funzionali sono certificate dalle convocazioni e dunque si possono facilmente conteggiare, per quelle previste per la formazione (faccio l’esempio di 20 ore) come si farà? Il docente alla fine dell’anno scolastico è tenuto a certificare l’avvenuta attività formativa di 20 ore? Qual è il vostro parere?”

La funzione docente e la formazione

L’avvocato Altieri scrive: Il nuovo CCNL 2019-21, sottoscritto definitivamente dalle parti sociali il 18 gennaio scorso, interviene significativamente sulla disciplina delle attività funzionali all’insegnamento. In particolare, ricordiamo che le attività inerenti alla funzione docente sono essenzialmente 3:

  1. le attività di insegnamento: sono obbligatorie e previste nella misura di 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia, 22 ore settimanali nella scuola elementare, più 2 ore di programmazione settimanale, 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo e secondo grado (art. 43, comma 5, CCNL 2019-21);
  2. le attività funzionali all’insegnamento: sono obbligatorie e previste nella misura massima di 40 ore per “partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti, ivi compresa l’attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l’informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali e sull’andamento delle attività educative nelle scuole dell’infanzia e nelle istituzioni educative” (art. 44, comma 3, lett. a) CCNL 2019-21), di ulteriori 40 ore per “la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione, inclusi i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione” (art. 44, comma 3, lett. a) CCNL 2019-21) e, senza limiti di tempo, per lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione” (art. 44, comma 3, lett. a) CCNL 2019-21).
  3. le ore eccedenti e le attività aggiuntive, non sono obbligatorie e sono retribuite.

La nuova disciplina della formazione del personale docente

Con particolare riferimento alle attività di formazione del personale docente, il nuovo CCNL innova rispetto ai precedenti CCNL con specifiche disposizioni che sostituiscono normative precedenti. Preliminarmente il CCNL 2019-21, all’art. 44, comma 4, chiarisce che le ore di formazione rientrano nelle attività funzionali all’insegnamento, precisando che “4. Fermo restando che le ore di cui alle lettere a) e b) del comma 3 sono prioritariamente destinate alle attività collegiali ivi indicate, le ore non utilizzate a tal fine sono destinate, nei limiti di cui alle lett. a) e b), alle attività di formazione programmate annualmente dal collegio docenti con il PTOF”.

Inoltre, entrando nello specifico della nuova disciplina sulla formazione del personale docente, l’art. 36 CCNL 2019-21, rubricato “Formazione”, dopo aver qualificato, al comma 4, la formazione come diritto-dovere del personale scolastico, ai successivi commi dispone che:

  • il personale scolastico può partecipare, previa autorizzazione del dirigente scolastico, in relazione alle esigenze di funzionamento del servizio, ad iniziative di aggiornamento organizzate dall’amministrazione o svolte dall’Università o da enti accreditati (comma 6);
  • per il personale docente, la formazione avviene in orario non coincidente con le ore destinate all’attività di insegnamento di cui all’art. 43 (Attività dei docenti). Le ore di formazione ulteriori rispetto a quelle di cui all’art. 44, comma 4 (Attività funzionali all’insegnamento) sono remunerate con compensi, anche forfettari stabiliti in contrattazione integrativa, a carico del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa di cui all’art. 78 (comma 7);
  • il personale che partecipa alle attività di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio (comma 5);
  • il personale docente, inoltre, ha diritto alla fruizione di cinque giorni nel corso dell’anno scolastico per la partecipazione, anche in qualità di formatore (comma 10), a iniziative di formazione con l’esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastico (comma 8), oppure attraverso un’articolazione flessibile dell’orario di lavoro (comma 9);
  • per garantire efficacia nei processi di crescita professionale e personalizzare i percorsi formativi saranno favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione a distanza e all’apprendimento in rete anche in modalità asincrona, con la previsione anche di particolari forme di attestazione e di verifica delle competenze (comma 13).

Le modalità di documentazione della formazione

Quanto alle modalità di documentazione della effettiva partecipazione alle attività di formazione sopra indicate, solitamente gli enti che erogano l’attività di formazione rilasciano appositi certificati, attestanti la tipologia di corso di formazione a cui il docente ha partecipato, l’ente che ha erogato il corso e le ore di formazione svolte. Nell’ipotesi in cui ciò non dovesse avvenire l’unica strada percorribile per attestare la partecipazione al corso di formazione è l’autocertificazione ex art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Invero, il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, all’art. 46, relativo alle “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni”, inserisce tra le gli stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni “qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica” (lett. n).

Qualora il docente dovesse produrre l’autocertificazione, sarà poi cura dell’Istituzione Scolastica che intenda verificare la corrispondenza al vero di quanto auto-dichiarato dal dipendente, rivolgersi all’ente che ha erogato al formazione a cui il docente ha partecipato richiedere riscontro della veridicità del contenuto dell’autodichiarazione.