Docente
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La funzione docente è molto complessa e articolata: gli insegnanti sono impegnati in tante attività che molto spesso vanno ben oltre il ‘semplice’ svolgimento delle lezioni in classe. Negli ultimi anni, infatti, i docenti sono sempre più coinvolti in compiti dall’aspetto più burocratico che didattico, che di certo costituiscono oneri in più per la categoria. Ma quali sono i reali obblighi da cui i docenti non possono esimersi? Quali invece le attività non obbligatorie? Cerchiamo di fare chiarezza, sfatando anche falsi luoghi comuni.

Obblighi dei docenti: riferimenti normativi

Per fare chiarezza riguardo le attività obbligatorie che i docenti devono svolgere occorre fare riferimento agli articoli 40, 42, 43, 44 e 45 del CCNL 2019/21: questi delineano con precisione le attività obbligatorie della funzione docente, definendo il profilo professionale degli insegnanti e distinguendo tra le attività di insegnamento e quelle funzionali ad essoL’art 40 comma 2 definisce quanto segue: “La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio.”

L’art. 42 comma 1 delinea il profilo professionale docente, stabilendo che questo è costituito da competenze disciplinari, informatiche, linguistiche, psicopedagogiche, metodologico-didattiche, organizzativo-relazionali, di orientamento e di ricerca, documentazione e valutazione tra loro correlate ed interagenti, che si sviluppano col maturare dell’esperienza didattica, l’attività di studio e di sistematizzazione della pratica didattica. Inoltre, precisa che i docenti hanno il compito di perseguire gli obiettivi delineati dal piano nazionale di istruzione con particolare riferimento al PTOF della scuola in cui lavorano.

L’art. 43 ai commi 5 e 6 stabilisce la durata delle lezioni didattiche, distinguendo tra i vari gradi di scuola, mentre il comma 4 distingue tra attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. L’art. 44 chiarisce in cosa consistono tali attività funzionali e al comma 2 specifica anche quali sono gli adempimenti individuali, vale a dire la preparazione delle attività didattiche, la correzione dei compiti, i rapporti con le famiglie.

Alcuni luoghi comuni da sfatare: attività non obbligatorie

In primo luogo, precisiamo ancora una volta che la formazione dei docenti, qualora obbligatoria, deve avvenire durante le ore di servizio: se al di fuori di queste deve essere remunerata. L’ora di ricevimento non rappresenta un’ora aggiuntiva (la famosa diciannovesima ora): i genitori devono infatti prenotare l’incontro e gli insegnanti non hanno l’obbligo di permanere a scuola senza aver ricevuto alcuna prenotazione.

Altre attività, come le funzioni strumentali, l’accompagnamento degli alunni in gitala funzione di coordinatore, non sono obbligatorie: il docente può rifiutarsi di svolgerle o dimettersi in qualsiasi momento. Se nessun docente accetta la funzione di segretario, a turno tutti i componenti del c.d.c dovranno redigere i verbali delle varie sedute. Stessa cosa avviene durante gli esami di Stato: tale compito, infatti, di non è obbligatorio, e ogni docente può rifiutarsi di svolgerla (anche in questo caso, si procede con la turnazione).