In Consiglio dei Ministri è passato il disegno di legge che introduce misure per rendere più attrattive ai docenti le scuole posizionate in zone montane. L’obiettivo è contrastare lo spopolamento di queste zone, spesso caratterizzate da condizioni socio-economiche sfavorevoli. Ora il Ddl dovrà passare all’esame del Parlamento per l’approvazione definitiva. Vediamo di seguito i dettagli del testo.
Servizio presso scuole montane: i vantaggi per i docenti
Il disegno di legge prevede un punteggio aggiuntivo nelle Gps: i docenti che hanno prestato servizio nelle scuole montane otterranno un punteggio supplementare che influenzerà anche le procedure di mobilità del personale docente. La quantificazione del punteggio ad oggi non è nota e sarà definita dalla contrattazione collettiva nazionale. Quel che è certo è che gli insegnanti dovranno aver svolto almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 per le attività didattiche (quindi per il punteggio aggiuntivo il conteggio del servizio sarebbe diverso rispetto ai punteggi normali, in cui l’anno intero si raggiunge ai 166 giorni). Difficilmente però i docenti potranno vedere questo punteggio extra già in occasione dell’aggiornamento delle GPS atteso per la primavera.
Il provvedimento prevede anche un credito d’imposta per la locazione: il personale scolastico che opera nelle scuole di montagna avrà diritto a un credito d’imposta per alleggerire le spese d’affitto sostenute.
Elenco dei comuni ancora da definire
L’elenco dei Comuni non è ancora disponibile. La bozza prevede “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati forniti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani che costituiscono le zone montane e ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, in base ai parametri altimetrico e della pendenza. Il medesimo decreto definisce contestualmente l’elenco dei comuni montani.”