Da quanto si apprende dai social molte persone hanno fatto richiesta di inserimento nelle graduatorie di operatore scolastico ATA, in alcuni casi consigliate dai caf. Una lettrice ci scrive: “Mia figlia, pur in possesso di attestati di tirocinio presso una fondazione e presso l’INAIL di Budrio in quanto laureata come tecnico ortopedico, non si è inserita in quanto non in possesso dell’attestato OSS o OSA. Ha sbagliato lei a non fare domanda? E se così non è, come si regoleranno le scuole nei confronti di chi, pur senza essere in possesso dei requisiti richiesti, ha presentato richiesta di inserimento, considerato che, a dire la verità, si è creata non poca confusione relativamente ai titoli di accesso per questa figura. Mi è rimasto il dubbio se era meglio richiedere l’inserimento, o meno”. Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Operatore scolastico ATA e titoli di accesso

Per rispondere al quesito posto dalla lettrice è necessario esaminare i titoli di accesso al profilo di Operatore scolastico, il nuovo profilo ATA introdotto dal CCNL 2019/21 e recepito dal D.M. n. 89 del 21 maggio 2024 di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA triennio scolastico2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, anche alla luce dei successivi chiarimenti del MIM. L’art. 2 del D.M. n. 89/2024, nel disciplinare i requisiti di accesso ai vari profili ATA, con particolare riferimento al profilo di Operatore Scolastico, indica, al punto G), quali titoli di accesso:

  • attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, in alternativa
  • diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.

Il chiarimento ministeriale sull’operatore scolastico ATA

Con la FAQ n. 32 del 5 giugno scorso il Ministero ha chiarito che è titolo di accesso al profilo di Operatore Scolastico anche il “diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali”.

La mancanza del titolo di accesso

Il difetto di uno dei predetti titoli comporta, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.M. n. 89/24, l’esclusione dalla graduatoria e, qualora, sia stata conseguita una supplenza, la risoluzione del contratto a tempo determinato.

La risposta al quesito

Alla luce della normativa sopra richiamata, poiché le certificazioni OSS e OSA sono titolo di accesso al profilo di Operatore Scolastico, la figlia della nostra lettrice, non essendo in possesso di detti tioli, non avrebbe potuto inserirsi in graduatoria, pena il depennamento dalla stessa e l’eventuale risoluzione del contratto di supplenza medio tempore stipulato.