Da domani, 2 settembre, inizia ufficialmente l’anno scolastico 2024/25: i primi giorni sono dedicati a tutte quelle operazioni propedeutiche che rendono possibile il corretto svolgimento delle attività didattiche. Tra queste la formulazione dell’orario docenti. Nella maggior parte dei casi, nelle prime settimane si ha un’organizzazione oraria provvisoria, in attesa che si completi tutto l’organico per l’a.s. di riferimento. A chi spetta il compito di formularlo? Vediamolo insieme qui di seguito facendo riferimento alla normativa.
Riferimenti normativi
L’articolo 43, comma 5, del CCNL 2019/21, stabilisce che l’orario settimanale dei docenti si deve articolare in
- 25 ore per la scuola dell’infanzia
- 22 ore + 2 ore di programmazione per i docenti della scuola primaria;
- 18 ore per i docenti secondaria di primo e secondo grado.
Inoltre, fissa che le ore di servizio vengano distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Il comma 9 stabilisce un altro importante aspetto:“L’orario di insegnamento, anche con riferimento al completamento dell’orario d’obbligo, può essere articolato, sulla base della pianificazione annuale delle attività e nelle forme previste dai vigenti ordinamenti, in maniera flessibile e su base plurisettimanale, in misura, di norma, non eccedente le quattro ore”. In molti casi, le quattro ore non sono tuttavia rispettate, poiché spesso l’articolazione dell’orario risulta molta complessa e per far quadrare il tutto alcuni docenti, sopratutto se su COE, si ritrovano con ore buche.
A chi spetta la formulazione dell’orario docenti
La definizione dell’orario docenti è di competenza del Dirigente scolastico (articolo 25 del D.lgs. 165/01), secondo cui il DS organizza l’attività scolastica in base a criteri di efficienza e di efficacia formative e spetta allo stesso l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. Inoltre, l’articolazione oraria rappresenta soltanto materia di confronto con i sindacati, così come stabilito dall’art. 30/9, lettera b) – punto b1), del CCNL 19/21. Il D.lgs. 297/94 indica la procedura da seguire:
- il consiglio di istituto delibera i criteri generali da seguire (art.10)
- il collegio docenti formula proposte di articolazione dell’orario, in base ai criteri definiti dal consiglio di istituto (art. 7);
- il dirigente scolastico procede alla formulazione dell’orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d’istituto e delle proposte del collegio dei docenti (art. 396).
Al primo collegio docenti, in genere il DS nomina una commissione (composta nella maggior parte dei casi da due o tre docenti) a cui affida il compito della formulazione dell’orario.