In questi primi giorni di scuola le commissioni incaricate dai Dirigenti Scolastici lavorano alla stesura dell’orario docenti: operazione per niente facile, sopratutto quando occorre incastrare gli orari degli insegnanti su COE, quasi sempre presenti in tutti gli istituti e gradi di scuola. Molto spesso, per poter far funzionare il tutto, alcuni docenti si ritrovano con giornate lavorative molto piene, altre con solo il minimo di due ore di servizio. Chi è che stabilisce il monte orario giornaliero? Esiste un limite massimo di ore lavorative da svolgere in giorno? Vediamolo insieme qui di seguito. 

Come stabilire il monte ore massimo giornaliero dell’orario docenti

Il Contratto Scuola non stabilisce per i docenti un limite massimo di orario di lavoro giornaliero, a differenza del personale ATA, per cui la soglia max è invece di 9 ore. Pertanto, l’orario docenti deve essere fissato dai criteri definiti dal Consiglio d’Istituto (art. 10, comma 4 del T.U.) e dai pareri espressi dal Collegio dei docenti (art. 7, comma 2, lett. b, del T.U.). Ed anche dall’eventuale contrattazione d’istituto sull’utilizzazione del personale (art. 6, comma 2, lett. h del CCNL ’07): tutti questi organi sono le sedi opportune in cui occorre fissare i limiti di lavoro giornaliero. 

“I contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano dell’offerta formativa della scuola.” (art. 27 CCNL 99), e le prestazioni si effettuano secondo modalità e tempi stabiliti dal piano annuale delle attività. Il DS predispone questo piano (comma 4 art. 28 CCNL ‘07), “sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali. 

Osservazioni importanti 

Sottolineiamo che il piano è “deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione”: occorre pertanto prestare molta attenzione a quello che in sede di collegio si approva. Perché poi se ne rimane vincolati, a meno che il Piano non venga successivamente modificato dallo stesso Collegio docenti “per far fronte a nuove esigenze” (comma 4 art. 28 CCNL ‘07).