Tra pochi giorni suonerà la campanella nella maggior parte delle scuole italiane (già gli studenti del Trentino sono rientrati tra i banchi): nella maggior parte dei casi, le prime settimane di scuola si organizzano con un orario ridotto rispetto alle ore previste settimanalmente in ogni ordine di istruzione: questo spesso impedisce ai docenti di svolgere il monte orario lavorativo indicato dal Contratto Scuola. Si ha l’obbligo di recuperare queste ore? In che modalità ed entro quali tempi? Vediamolo insieme. 

Adozione dell’orario ridotto

L’adozione di un orario ridotto nelle prime settimane di scuola avviene per vari motivi: in primo luogo per cercare di fare riadeguare ai ritmi scolastici gli studenti dopo un lungo periodo di vacanza. A questo si aggiunge che in tanti istituti l’organico dell’autonomia non è ancora completo, pertanto risulta più semplice ovviare al problema riducendo l’orario per alcuni giorni. In questo modo, di contro alle 5/6 ore giornaliere si svolgono effettivamente 3/4 ore di lezione. 

In questo modo, i docenti non possono effettivamente completare l’orario di servizio previsto settimanalmente (come da contratto, 25 ore per la scuola dell’infanzia, 22+2 ore di programmazione per la primaria, 18 ore per la secondaria di I e II grado). Cosa succede in questi casi?

Riferimento normativo e chiarimenti 

L’art. 43/5 CCNL 19/21 è molto chiaro, fa riferimento a un orario settimanale. Pertanto, un eventuale recupero dell’orario ridotto dei primi giorni di lezione deve effettuarsi durante la settimana di riferimento, né nel corso dell’anno scolastico né in una settimana diversa da quella interessata. Inoltre, non si possono recuperare le ore obbligatorie settimanali di insegnamento non svolte effettuando a recupero ulteriori attività funzionali o assegnando compiti estranei agli obblighi del docente, così come indicati nel CCNL. 

Il recupero al di fuori della settimana di riferimento, infatti, è possibile  solo se il collegio docenti ha deliberato misure a riguardo o in presenza di eventuali disposizioni inserite nella contrattazione di istituto. É compito del Dirigente scolastico organizzare l’attività di insegnamento in modo tale da far svolgere l’intero orario settimanale, ad esempio prevedendo delle ore di compresenza: in caso contrario non si può procedere al recupero in momento diverso.