Anno nuovo, problemi vecchi: tra questi ritorna puntualmente la sostituzione dei docenti assenti, su cui la scuola non può nominare un supplente. Questione che con il passare del tempo diventa sempre più spinosa, a causa della graduale diminuzione degli insegnanti con disponibilità in orario di servizio (per qualche anno l’organico Covid si è rilevato molto utile anche per ovviare al problema). Cosa fare allora? Molti Dirigenti Scolastici chiedono delle ore a disposizione ai propri docenti: queste costituiscono un obbligo? 

Ore a disposizione usate per le supplenze

In molte scuole si ricorre a delle ore di disponibilità che ad inizio anno scolastico i docenti indicano in aggiunta al proprio orario di servizio settimanale: il numero di queste ore non può superare le 6 a settimana e per il pagamento si attinge al FIS, Fondo integrativo d’istituto. Tuttavia, spesso si verifica che queste ore non siano stabilite dai docenti su base volontaria, ma dal Dirigente scolastico e dal proprio staff: in questo modo, ad esempio, un insegnante può ritrovarsi nel proprio orario di servizio due ore in più, in momenti strategici della giornata, come ad esempio la prima e l’ultima ora.

Non vi è alcun obbligo

Il loro svolgimento diventa allora obbligatorio? I docenti si possono rifiutare di effettuare una supplenza fuori dal proprio orario di servizio ma in coincidenza con una di queste ore stabilite ‘dall’alto’? Occorre subito precisare che a livello normativo non esiste nessun riferimento chiaro in merito e neanche il CCNL affronta la questione in modo univoco: pertanto non vige nessun obbligo al di fuori del proprio orario di servizio. È vero che in molte scuole, per prassi, a tutti gli insegnanti è richiesto di dare almeno due ore a disposizione per le supplenze: in molti istituti, infatti, si crea la cosiddetta ‘Banca ore’, in base ad un regolamento deliberato dal Collegio Docenti, dopo informazione e confronto con le parti sindacali.