La formulazione dell’orario settimanale di servizio di ogni docente è un compito abbastanza complesso per il team incaricato dal DS. Spesso un insegnante si ritrova con alcune ore buche che intervallano i momenti in cui è impegnato con le attività didattiche nelle classi. Come occorre comportarsi in quest’arco di tempo? Ore buche e a disposizione coincidono? Cerchiamo di fare chiarezza in merito.
Orario di servizio settimanale
L’art. 43 comma 5 del CCNL 2019/21 regola l’orario di servizio settimanale per ogni grado di scuola:
“In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l’attività di insegnamento si svolge in:
- 25 ore settimanali nella scuola dell’infanzia
- 22 nella scuola elementare
- 18 nelle scuole secondaria di I e II grado
distribuite in non meno di cinque giornate settimanali. Alle 22 ore settimanali di insegnamento stabilite per gli insegnanti elementari, vanno aggiunte 2 ore da dedicare, anche in modo flessibile e su base plurisettimanale, alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti interessati, in tempi non coincidenti con l’orario delle lezioni.”
Ore buche
Quando in una scuola ci sono tanti docenti su COE o che ricoprono spezzoni orari è difficile formulare l’orario di servizio settimanale. Per far quadrare il tutto succede che molti si ritrovano buchi all’interno del proprio orario di servizio.
Occorre fare un’importantissima precisazione: le ore buche, così come lo stesso termine suggerisce, costituiscono dei momenti che intervallano i tempi delle lezioni di un docente. In altre parole, l’insegnante durante la propria buca non è in servizio, quindi non è tenuto a restare a scuola, non è responsabile di ciò che accade, può allontanarsi.
Ore a disposizione
Diversamente dai buchi, occorre considerare le disposizioni perfettamente facenti parte dell’orario di servizio settimanale del singolo docente: ciò implica che questi non potrà per nessun motivo allontanarsi da scuola se non autorizzato dal DS o da chi ne fa le veci.
Generalmente i docenti con disposizioni hanno un orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali richieste per completare l’orario o sono su una cattedra di potenziamento. Possono anche dover recuperare delle ore di servizio conseguenti la riduzione dell’unità oraria di 60 minuti in 45-50-55 minuti o svolgere ore di compresenza. Qualora la classe fosse assente, il docente deve ritenersi ugualmente a disposizione così come l’insegnante di sostegno in assenza dell’alunno certificato.
Anche se il docente a disposizione non è impegnato per sostituire i colleghi momentaneamente assenti deve restare a scuola durante il suo orario di servizio: contrariamente sarebbe assente ingiustificato.