Retribuzione delle attività di formazione obbligatoria svolte fuori dall’orario di servizio, il Tribunale di Modena, con la sentenza N. 845/2024 pubblicata il 16 novembre 2024, ha dato ragione a un docente che aveva richiesto il riconoscimento delle 25 ore di formazione obbligatoria svolte al di fuori dell’orario di servizio, sui temi dell’inclusione scolastica per gli alunni con disabilità. In particolare, la decisione ha stabilito che queste ore devono essere considerate come parte dell’orario di lavoro e, pertanto, retribuite.
Attività di formazione obbligatoria svolte fuori orario servizio, il Tribunale di Modena accoglie ricorso pilota
La sentenza si fonda su una consolidata interpretazione della giurisprudenza europea, in base alla quale, come chiarito dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 28 ottobre 2021 (C-909/21), “il lasso di tempo durante il quale un lavoratore segue una formazione professionale imposta dal datore di lavoro, anche al di fuori del luogo di lavoro abituale, deve essere considerato ‘orario di lavoro’” ai sensi della direttiva 2003/88/CE.
La formazione obbligatoria per il personale docente non possa essere considerata attività gratuita. Al contrario, deve essere retribuita, poiché svolta nell’interesse del datore di lavoro e al di fuori dell’orario di lavoro ordinario. Si tratta di un’importante vittoria per il riconoscimento dei diritti dei docenti. Anief sottolinea come il diritto alla remunerazione della formazione obbligatoria sia stato finalmente sancito non solo dai Tribunali, ma anche dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL), entrato in vigore il 19 gennaio 2024. In particolare, l’articolo 36, comma 7 del CCNL stabilisce che le ore di formazione, se svolte al di fuori delle ore di insegnamento, devono essere remunerate con compensi definiti dalla contrattazione integrativa, finanziati dal fondo per il miglioramento dell’offerta formativa.