Stipendio supplenti
Stipendio supplenti

Retribuzione supplenze e vacanze natalizie, per determinare il diritto del supplente a un contratto unico che copra l’intero periodo di assenza del titolare (incluse pertanto le vacanze natalizie) occorre far riferimento alle precise condizioni stabilite dalla normativa attualmente vigente.

Contratto unico di supplenza che include il periodo di sospensione delle lezioni, quando?

Perché il supplente possa stipulare un contratto che includa anche il periodo di sospensione delle lezioni, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: primo, l’assenza del titolare (docente o personale ATA) deve essere continuativa, iniziando almeno sette giorni prima dell’inizio delle vacanze e proseguendo per almeno sette giorni dopo la ripresa delle lezioni. Secondo, la giustificazione dell’assenza del titolare deve coprire anche il periodo di sospensione delle lezioni, indipendentemente dalla motivazione specifica. Le assenze devono essere continuative e ininterrotte, come indicato dall’articolo 40 del CCNL 2006-2009, richiamato per il personale ATA dall’articolo 60 dello stesso contratto.

Nell’ultima circolare annuale delle supplenze, si fa riferimento alla suddetta normativa secondo cui qualora il titolare “…si assenti in un’unica soluzione a decorrere da una data anteriore di almeno sette giorni all’inizio di un periodo predeterminato di sospensione delle lezioni e fino a una data non inferiore a sette giorni successivi a quello di ripresa delle lezioni, il rapporto di lavoro a tempo determinato è costituito per l’intera durata dell’assenza. Rileva esclusivamente l’oggettiva e continuativa assenza del titolare, indipendentemente dalle sottostanti procedure giustificative dell’assenza del titolare medesimo. Le domeniche, le festività infrasettimanali nonché, per i docenti, il giorno libero dell’attività di insegnamento, ricadenti nel periodo di durata del rapporto medesimo, sono retribuite e da computarsi nell’anzianità di servizio. Nel caso di completamento di tutto l’orario settimanale ordinario, si ha ugualmente diritto al pagamento della domenica ai sensi dell’articolo 2109, comma 1, del codice civile”.

Conferma della supplenza

L’articolo 13/12 dell’OM 88/24 specifica che ‘Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni’.

Riferimenti normativi

Le regole per la sottoscrizione del contratto unico durante i periodi di sospensione delle lezioni sono, dunque, contenute negli articoli 40 e 60 del CCNL 2006-2009, che restano validi nelle parti non modificate dai CCNL successivi (2016/18 e 2019/21). Questi articoli, insieme alle note annuali sulle supplenze, stabiliscono che il rapporto di lavoro a tempo determinato per il supplente deve coprire l’intera durata dell’assenza del titolare, a condizione che questa sia continuativa e soddisfi i requisiti previsti.