Il personale scolastico a tempo indeterminato può presentare domanda per svolgere servizio part time per il prossimo anno scolastico entro il 15 marzo. Non essendo ancora arrivate indicazioni a riguardo da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito, resta valida tale data: nel caso sopraggiungessero variazioni, vi aggiorneremo tempestivamente. Forniamo qui di seguito un breve guida sulla procedura da attuare.
Chi può inoltre richiesta di part time 2024
Possono presentare richiesta di part time i docenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- il personale educativo;
- I docenti di qualsiasi grado, compresi i neoassunti in servizio;
- gli a.t.a., con esclusione dei DSGA;
- il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute;
- chi sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che fare richiesta del mantenimento ione servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità).
Cosa deve indicare la domanda
Occorre inoltrare l’istanza di part time all’Ambito Territoriale della provincia di appartenenza, tramite il Dirigente Scolastico. La domanda deve indicare:
- le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita);
- il ruolo di appartenenza/classe di concorso/profilo professionale;
- la sede di titolarità;
- l’esplicita richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro;
- la tipologia: orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) ovvero verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno) ovvero misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità); per il solo personale a.t.a., inoltre, la tipologia verticale deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno);
- la durata della prestazione lavorativa (per i docenti, di norma pari al 50% di quella a tempo pieno; per il personale ATA, non inferiore al 50% di quella a tempo pieno);
- l’anzianità complessiva di ruolo e non di ruolo (come riconosciuta ai fini di carriera);
- il possesso di eventuali titoli di precedenza.
Per la durata di almeno due anni il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande in tal senso possono essere accolte sulla base di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione organica complessiva.
Attività a cui i docenti devono adempiere
Il personale docente a part-time deve comunque adempiere alle seguenti attività individuali e collegiali:
- preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie (per intero);
- collegio dei docenti, attività di verifica iniziale e finale, informazione periodiche alle famiglie (40 ore per intero);
- svolgimento di scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti (per intero);
- partecipazione ai consigli di classe, interclasse, intersezione (il “tetto” delle 40 ore deve essere rapportato in proporzione all’orario effettuato).