Una lettrice ci scrive: “Buongiorno, sono una docente in ruolo con un contratto part -time di 12 ore e ho chiesto assegnazione provvisoria. Risultano disponibili 12 ore ma su 3 Comuni diversi e dall’Ufficio Scolastico mi viene detto che non è possibile darmi l’assegnazione perché su 3 Comuni diversi, sebbene io sia disponibile a muovermi su 3 scuole (essendo molto vicine a casa): esiste qualche soluzione? Oppure ci potrebbero essere 10 ore divise su 2 scuole di 2 Comuni, ma mi viene negata l’assegnazione perché inferiore al monte orario di 12 ore, sebbene io sia disponibile a svolgere 10 lavorative anziché 12 per quest’anno: esiste una soluzione?” Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Differenza tra utilizzazioni e assegnazioni provvisorie

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA, continuano ad essere disciplinate dal CCNI 8 luglio 2020, valevole per il triennio 2019-22, in quanto prorogato per l’a.s. 2022/23 dall’Intesa tra MIM e OO.SS. del 16.06.2022 e per l’a.s. 2023/24 dall’Intesa del 13.06.2023. Entrambi i movimenti sono annuali, ma:

  • l’utilizzazione provvisoria può essere richiesta dai docenti soprannumerari, trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, in esubero provinciale o appartenenti a classe di concorso in esubero provinciale, nonché dalle categorie indicate dall’art. 2 del CCNI.
  • l’assegnazione provvisoria può essere richiesta, ai sensi del successivo art. 7, dal docente che vuole ottenere il ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario, al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica, al genitore, nonché dal docente per gravi esigenze di salute personale, comprovate da idonea certificazione sanitaria.

La disciplina dell’assegnazione provvisoria del docente in part time

Le assegnazioni provvisorie del personale docente in regime di part time sono disciplinate dal comma 10 del precitato art. 7 CCNI, che, al secondo periodo, così dispone: “Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili”. Duque, stando al tenore letterale della norma, il docente in part time può ottenere uno (COI) o più spezzoni (COE) che siano pari all’orario della cattedra part time.

La composizione della COE

Quanto, poi, alla composizione degli spezzoni, la fattispecie è regolata dall’O.M. 19 marzo 1997, n. 191 che disciplina le modalità di determinazione degli organici del personale docente. L’art. 6 dell’ordinanza menzionata, relativo alle cattedre orario esterne, ai commi 4, 5 e 6, così dispone “Le cattedre orario sono costituite da due o tre scuole funzionanti, possibilmente, nell’ambito dello stesso Comune e dello stesso Distretto. Non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni. La cattedra orario esterna può essere istituita sempreché venga rispettato il criterio della facile raggiungibilità e sia assicurata al titolare la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio”.

Dunque, l’O.M. n. 191/97 fissa due criteri:

  • la COE non può essere composta da spezzoni in scuole poste in 3 Comuni diversi;
  • nella costituzione della COE deve essere assicurata la facile raggiungibilità tra le sedi.

La risposta al quesito

In conclusione è corretta la risposta data dall’USP, in quanto alla luce della normativa citata, la lettrice, avendo un part time di 12 ore, non potrà ottenere l’assegnazione provvisoria su uno spezzone di 10 ore, né potrà ottenere l’assegnazione provvisoria su spezzoni in scuole poste in 3 Comuni diversi.