Aula scolastica
Aula scolastica

Come in altri ambiti lavorativi, anche il personale scolastico può decidere di svolgere il proprio lavoro con orario ridotto, presentando domanda di part time. Vediamo qui di seguito quali sono le modalità e le caratteristiche di questa scelta. 

La procedura da attuare 

Il personale interessato può presentare domanda di part time in due momenti: o al momento dell’assunzione o entro la data indicata dal MIM, che in genere corrisponde con il 15 marzo. Si deve inviare l’istanza all’Ambito Territoriale competente per il tramite del Dirigente Scolastico della scuola di servizio. Sia il personale di ruolo che quello a tempo determinato possono presentare domanda, così come stabilito dall’art. 39 del CCNL 2019/21. 

La richiesta ha valore temporale pari a due anni scolastici, alla fine dei quali non è necessario rinnovarla nel caso in cui si decida di continuare a lavorare con tempo ridotto. Se invece si vuole ritornare a tempo pieno occorre formulare esplicita richiesta che l’AT valuterà tenendo conto della disponibilità di organico. 

Come si articola il part time 

Vi sono tre diverse tipologie di part time

  • part-time orizzontale (con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi)
  • part-time verticale (con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno; per il solo personale ATA in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione e cioè settimana, mese o anno)
  • part-time misto (con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due precedenti modalità)

Inoltre nella domanda va indicata la durata della prestazione lavorativa che non deve essere inferiore al 50% di quella a tempo pieno. Per i docenti della scuola secondaria di I e di II grado va garantita l’unicità dell’insegnamento, nel rispetto del modulo-orario come previsto dal piano degli ordinamenti.

Stipendi 

All’art 39 comma 10 del CCNL 2019/21 si specifica che “Il trattamento economico del personale docente con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa”. “Il trattamento previdenziale e di fine rapporto è disciplinato dalle disposizioni contenute nell’art. 9 del D.lgs. n. 61/2000” (comma 11). 

L’art.58 comma 10, invece, stabilisce che per gli ATA “Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l’indennità integrativa speciale e l’eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale con rapporto a tempo pieno appartenente alla stessa qualifica e profilo professionale