Si avvicina la data di inizio della prova scritta del secondo concorso PNRR. Si comincia il 19 febbraio 2025 con la scuola primaria e infanzia, e successivamente il 25-26-27 febbraio 2025 sarà la volta della scuola secondaria. Chi sta lavorando su supplenza sta iniziando a chiedersi di quali permessi potrà usufruire per poter assentarsi il giorno dell’espletamento della prova stessa, nonchè successivamente in caso di espletamento della prova orale. Facciamo chiarezza.

Permessi: quanti giorni sono riconosciuti

Partiamo dal presupposto che per il giorno di espletamento delle prove non si può godere dei permessi di diritto allo studio. Le possibilità a disposizione sono 2:

  • chiedere un permesso specifico per la partecipazione al concorso (i supplenti al 31 agosto e 30 giugno godono di 8 giorni non retribuiti per anno scolastico) come prevede l’art.35 comma 14 CCNL 2019-21. Nel numero di giorni richiedibili vanno computati anche gli eventuali giorni di viaggio necessari per l’espletamento del concorso o dell’esame (non possono essere usati invece per la preparazione). In questo caso i richiedenti dovranno anche presentare attestazione di presenza al concorso, che verrà rilasciata, su richiesta, in sede di espletamento della prova;
  • sfruttare uno dei 3 giorni retribuiti di permesso generico per motivi personali o familiari previsto per ogni anno scolastico (ne possono godere sempre i supplenti con contratto al 31 agosto o 30 giugno).

Quanto ai supplenti brevi hanno diritto ai permessi per concorso entro i limiti della durata del rapporto di lavoro. Possono comunque sfruttare 6 giorni di permessi non retribuiti.

La richiesta

Non esistono tempistiche prestabilite entro cui provvedere a richiedere i permessi indicati. Ogni scuola potrebbe richiedere termini diversi. In ogni caso la richiesta va presentata quanto prima al DS in modo da permettere per tempo la sostituzione il giorno dell’assenza del docente. In linea generale i Contratti integrativi di istituto richiedono la presentazione della domanda almeno 5 giorni prima rispetto alla fruizione.

Va ricordato che “i periodi di assenza senza assegni interrompono la maturazione dell’anzianità servizio a tutti gli effetti” (CCNL 2019/21 art. 35 comma 15).