‘Un docente di ruolo di scuola primaria transita per passaggio di ruolo, nel 2019/2020, col possesso del solo diploma di istituto tecnico industriale nel ruolo degli ITP (Insegnanti Tecnico Pratici). Avendo superato il periodo di prova si può considerare abilitato? Se ritorna alla scuola primaria per passaggio di ruolo può poi fare ritorno, sempre per passaggio di ruolo, al ruolo degli ITP anche se sprovvisto di abilitazione conseguita con regolari corsi e in mancanza della laurea triennale prevista dal 2025? Può frequentare i corsi abilitanti previsti dai recenti bandi per la classe di concorso ITP cui è titolare? Grazie per il lodevole servizio che fornite e grazie anticipate per la risposta.” Questi sono i quesiti posti da una nostra lettrice, a cui risponde l’Avv. Maria Rosaria Altieri.

Passaggio di ruolo e abilitazione ITP

Il CCNI Mobilità al comma 1 dell’art. 4, relativo alla mobilità professionale, recita testualmente che “1. Le disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente contratto, si applicano ai docenti, che al momento della presentazione della domanda, abbiano superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Sono fatte salve le successive precisazioni relativamente agli insegnanti tecnico-pratici”.

Il successivo comma 5 dispone che “5. Il passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:

  • a) insegnanti di scuola dell’infanzia;
  • b) insegnanti di scuola primaria;
  • c) personale educativo;
  • d) insegnanti di scuola secondaria di I grado;
  • e) insegnanti di istituti di istruzione secondaria di II grado appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati; detto personale deve essere in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche e integrazioni (2 bis)”.

Dunque, dal combinato disposto delle disposizioni normative sopra citate, emerge che, mentre per i docenti che chiedono il passaggio di ruolo alle classi di concorso della Tab. A del D.P.R. n. 19/2016 è necessario essere in possesso dell’abilitazione e aver superato l’anno di prova, per i docenti che chiedono il passaggio di ruolo alle classi di concorso della Tab. B del D.P.R. n. 19/2016 è sufficiente il solo titolo di studio di accesso alla classe di concorso ITP e il superamento dell’anno di prova.

La modifica dei titoli di accesso alle classi di concorso ITP

Con particolare riferimento ai docenti ITP, abbiamo avuto modo più volte di chiarire che l’art. 5, comma 2 del D.Lgs 13 aprile 2017, n. 59, (introdotto dall’art. 44 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, conv. con modificazioni in L. 29 giugno 2022, n. 79) recita che “2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell’abilitazione all’insegnamento specifica per la classe di concorso”, mentre il successivo art. 22, comma 2, dispone che “2. I requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi dopo il 31 dicembre 2024. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso”.

Dunque, fino a dicembre 2024 il titolo di accesso per le classi di concorso ITP sarà costituito dal diploma di scuola secondaria, successivamente sarà necessaria la laurea. Un apposito Decreto definirà le lauree triennali che saranno titoli di accesso alle varie classi di concorso ITP.

Le implicazioni

Posta tale nuova disciplina normativa, in assenza di un’apposita regolamentazione sul punto (che non si esclude possa successivamente intervenire a regolamentare le situazioni più specifiche), si ritiene che il docente ITP che, come la lettrice abbia ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola secondaria di secondo grado sulla base della precedente normativa e che decida di tornare nel precedente ruolo, possa poi, successivamente, chiedere nuovamente il passaggio di ruolo nelle classi di concorso ITP, in quanto il cambiamento della normativa non può incidere sui diritti acquisiti dai soggetti.

In sostanza, se il titolo di accesso ha già consentito il passaggio di ruolo in precedenza, non può non consentirlo successivamente al medesimo docente che abbia già insegnato a tempo indeterminato nella medesima classe di concorso ITP, superando l’anno di prova. Tale conclusione però, giova precisare, è fornita sulla base dei principi generale dell’ordinamento giuridico e non si esclude, si ribadisce, che possa intervenire una specifica normativa (o lo stesso CCNI Mobilità) a regolamentare la situazione alla luce delle recenti modifiche.

La frequenza dei percorsi abilitanti

Per quanto riguarda la frequenza dei nuovi percorsi abilitanti da parte del docente ITP già di ruolo, si ritiene che non vi sia alcuna preclusione e, nel caso della lettrice già abilitata nella scuola primaria, la stessa potrà frequentare il percorso da 30 CFU di cui all’art. 2 ter, comma 4, del D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 59, ai sensi del quale

“4. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1”.

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