I precari possono inserirsi in graduatoria anche se in età di pensionamento? Un lettore ci chiede: “Il 09/08/24 compirò 67 anni con 38 anni di contributi al 31/12/2024, 34 come lavoratore autonomo del commercio e 4 da collaboratore scolastico precario. Premesso che i lavoratori precari della scuola non possono essere messi in pensione d’ufficio:
- Se l’aggiornamento della graduatoria 24 mesi avviene prima del compimento del 67 anno di età, potrò aggiornare la graduatoria?
- Nella casistica che le nomine da parte dell’USP avvengano dopo il compimento dei 67 anni, potrò accettare la supplenza annuale?
- Nella probabilità che mia preclusa la possibilità di prendere la supplenza annuale per l’anno scolastico 24/25, quali tempi devo osservare per la domanda di pensione?”
La pensione di vecchiaia
Risponde alle domande poste dal lettore l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che spiega come negli ultimi anni si sono susseguite numerose modifiche legislative che hanno cambiato i requisiti e le età per andare in pensione. L’esigenza di fondo è di risparmiare sulla spesa previdenziale che è uno dei capitoli più pesanti per il bilancio pubblico. Attualmente i requisiti contributivi ed anagrafici della pensione di vecchiaia sono:
- 67 anni di età al 31 agosto 2024 (d’ufficio) o al 31 dicembre 2024 (a domanda) con minimo 20 anni di contributi (articolo 24, commi 6 e 7 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011);
- 66 anni e 7 mesi di età al 31 dicembre 2024 e anzianità contributiva minima di 30 anni al 31 agosto 2024 per i soli docenti dell’infanzia che abbiano prestato servizio in tale grado di istruzione da almeno 7 anni negli ultimi dieci (articolo 1, commi da 147 a 153 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205).
Il trattenimento in servizio
Il trattenimento in servizio è un istituto che consente ai dipendenti pubblici di rimanere in servizio per un ulteriore lasso di tempo oltre il compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, cioè oltre i 67 anni. L’art. 509 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 dispone che “Il personale, che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età”.
Conseguentemente, il lavoratore della scuola che alla data del 31/08/2024 maturi il requisito anagrafico dei 67 anni di età previsto per la cessazione per limiti di età, ma non abbia il requisito minimo contributivo di almeno 20 anni di anzianità contributiva per poter avere accesso al trattamento pensionistico, può chiedere il trattenimento in servizio a condizione che raggiunga il predetto requisito contributivo entro l’età massima di 70 anni (oggi spostato al 71° anno di età in virtù dell’adeguamento alla speranza di vita). Il trattenimento in servizio non può essere concesso in nessun altro caso al di fuori di tale eccezionale circostanza.
Il personale precario con i requisiti della pensione di vecchiaia
Per il personale precario non è previsto il pensionamento d’ufficio, tuttavia è requisito generale per l’inserimento delle graduatorie scolastiche il non aver compito 67 anni di età. Con particolare riferimento alle graduatorie dei 24 mesi del personale ATA, l’O.M. n. 21 del 23 febbraio 2009, all’art. 7 rubricato “Requisiti generali di ammissione”, dispone che:
“Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4, debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica)ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ; b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio)”. Dunque secondo il disposto della norma in questione, il limite anagrafico per potersi inserire nelle graduatorie è corrispondente a quello previsto per il collocamento a risposo d’ufficio, ossia 67 anni di età al momento della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.
I tempi per presentare la domanda di pensione
Quanto al momento in cui bisogna presentare la domanda per la pensione di vecchiaia, in linea generale se non è prevista una finestra la domanda può essere presentata sino a 3 mesi prima della maturazione dei requisiti; se è prevista l’attesa di un periodo di finestra, è opportuno presentare l’istanza dai 3 mesi prima del termine del periodo di finestra o dell’apertura della finestra, in caso di finestra fissa. Per i lavoratori della scuola (docenti ed ATA) la finestra temporale per la presentazione della domanda di pensionamento è il mese di settembre/ottobre.
La risposta al quesito
Alla luce di quanto si è sin qui detto, il nostro lettore, che compirà 67 anni di età il 09/08/2024,e che ha già maturato il requisito contributivo minimo normativamente previsto, ossia 20 anni di contributi (comprendendo oltre quelli versati con servizio a scuola anche tutti gli altri contributi maturati), potrà presentare la domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie del personale ATA, profilo di collaboratore scolastico, solo se (così com’è presumibile) il termine di scadenza della presentazione della domanda di inserimento sarà precedente al 09/08/2024, ossia al momento in cui egli avrà compiuto 67 anni di età.