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Calcolatrice e soldi

Dopo la riconferma anche nel 2024 del cosiddetto bonus Maroni, la misura che incentiva i contribuenti a continuare a lavorare anche dopo il raggiungimento dei requisiti previsti da Quota 103, l’Inps ha reso noto il calendario dei pagamenti. Prima però di scoprire quando verrà accreditato l’importo extra, vediamo quali sono i requisiti per ottenerlo e come fare domanda.

Pensioni, bonus Maroni 2024: requisiti e domande

Il bonus Maroni, reintrodotto con la manovra nel 2023 e nuovamente inserito nella legge di Bilancio 2024, ha come obiettivo quello di incentivare i lavoratori a ritardare il momento della pensione. Una volta raggiunti i requisiti per Quota 103, chi decide di rimanere a lavoro può beneficiare dell’esonero contributivo del 9,19%. Nel concreto, quindi, va incontro ad un aumento sullo stipendio netto. Ciò significa che coloro che per esempio guadagnano 1500 euro al mese potranno ricevere in busta paga un incremento di 135 euro.

L’incentivo spetta dunque a tutti i lavoratori che scelgono di proseguire con la loro attività fino al raggiungimento del trattamento di vecchia ordinaria, vale a dire 67 anni di età e almeno 20 di contributi versati, pur avendo i requisiti richiesti per Quota 103, ovvero 62 anni anagrafici e 41 di contributi entro il 31 dicembre 2024.

Per usufruire del beneficio è necessario presentare l’apposita domanda facendo accesso sul sito Inps al portale dedicato. In alternativa, ci si può rivolgere ad un patronato, che si occuperà di inoltrare l’istanza direttamente all’Inps. Una volta verificati tutti i requisiti del richiedente, sarà l’ente previdenziale a contattare il datore di lavoro per comunicargli l’intenzione del dipendente di continuare a svolgere regolarmente le proprie mansioni rinunciando alla pensione anticipata.

Le date dei pagamenti

Coloro che hanno maturato i requisiti necessari ed hanno fatto richiesta per poter beneficiare del bonus Maroni vedranno accreditarsi l’importo aggiuntivo nelle seguenti date:

  • 2 agosto: lavoratori dipendenti di titolari privati, qualora il trattamento pensionistico sia a carico della Gestione esclusiva dell’Ago;
  • 1 settembre: lavoratori dipendenti di titolari privati, nel caso in cui il trattamento pensionistico sia a carico dell’Ago;
  • 2 ottobre: dipendenti pubblici ex art. 1 del T.U.P.I., come quelli di istituti e scuole di ogni ordine e grado comprese le università, dei dipendenti dell’Aran e di quelli degli Enti non economici nazionali, regionali e provinciali, qualora il loro trattamento pensionistico risulti a carico dell’Ago;
  • 1 novembre: dipendenti pubblici ex art.1 del d.lgs 165/2001, il cui trattamento pensionistico non è a carico dell’Ago.