Come riportato anche nella nota numero 150796 del MIM riguardo le indicazioni per la cessazione di servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2025, docenti e ATA, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi necessari, potranno accedere al cosiddetto pensionamento d’ufficio. In altre parole, potranno essere collocati a riposo automaticamente, senza dover presentare apposita domanda.
Pensionamento d’ufficio docenti e ATA: requisiti
Possono accedere al pensionamento d’ufficio senza la necessità di presentare apposita istanza tramite il sistema POLIS i lavoratori della scuola che abbiano maturato 65 anni di età e 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne) oppure 67 anni di età e 20 anni di contributi entro e non oltre il 31 agosto 2025. Pertanto, coloro che rientrano in questo gruppo non dovranno rispettare le scadenze del 21 ottobre 2024 (docenti e ATA) e del 28 febbraio 2025 (dirigenti scolastici) per inviare la domanda di cessazione del servizio. Ne consegue che rimarranno in servizio i soggetti che, pur avendo compiuto 65 o 67 anni, non hanno maturato l’anzianità contributiva necessaria entro il 31 agosto 2025 e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.
“Laddove l’amministrazione non si avvalga della facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro, dovrà obbligatoriamente collocare a riposo il dipendente, che abbia raggiunto i requisiti per la pensione anticipata (di 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), al compimento del limite ordinamentale per la permanenza in servizio, ossia a 65 anni […] Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato”.
Trattenimento in servizio
Ci sono tuttavia dei casi in cui è possibile trattenersi in servizio oltre i limiti dell’età per il pensionamento d’ufficio. In particolare, quando bisogna finire di maturare l’anzianità minima contributiva per il diritto alla pensione. “Potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS”.
Un’altra eccezione è prevista per il personale della scuola impegnato in progetti didattici internazionali in lingua straniera. È di fatto previsto che “al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di tre anni”.