Percorsi abilitanti da 30 CFU, il Ministero dell’Università ha pubblicato la Nota N. 3042 avente come oggetto: ‘Accreditamento dei percorsi di formazione iniziale dei docenti a.a. 2023/2024′. La nuova Circolare fornisce importanti indicazioni per l’avvio dei percorsi abilitanti da 30 CFU.

Percorsi abilitanti docenti, Nota MUR N. 3042 autorizza le Università alla pubblicazione dei bandi per i corsi da 30 CFU

Il Ministero dell’Università, nella nuova Nota N. 3042, ‘rende noto che i decreti di accreditamento e non accreditamento dei percorsi di cui all’art. 4 del DPCM 4 agosto 2023, con le relative raccomandazioni e motivazioni dell’ANVUR, sono consultabili nella Banca Dati CINECA RAD-SUA CdS all’indirizzo https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/‘. 

Inoltre, il MUR comunica che, sono in corso di perfezionamento i decreti attuativi del citato DPCM, aventi ad oggetto, rispettivamente, l’individuazione della quota di riserva posti dei soggetti individuati ai sensi dell’art. 2-bis, comma 2 del Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59 nonché il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del citato D.P.C.M. Successivamente alla pubblicazione dei suddetti Decreti, dunque, sarà possibile emanare i bandi da parte delle Istituzioni. 

Percorsi da 30 CFU

Con l’accreditamento dei percorsi, il Ministero dell’Università intende autorizzare anche l’avvio dei percorsi di cui all’art. 13 del DPCM per coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché per coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno, che conseguono l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU o CFA. 

Il Ministero precisa che tali percorsi, ai sensi dell’articolo 13, comma 6 del DPCM, sono esclusi dal livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale di cui all’art. 6, comma 4 dello stesso DPCM e che le Istituzioni per cui è stato previsto l’accreditamento dei percorsi possono avviarli senza ulteriori comunicazioni da parte del Ministero, secondo le modalità di cui all’art. 2-ter, comma 4, secondo periodo, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.