Cosa si intende per docente abilitato, nel caso dei percorsi abilitanti con 30 CFU? Un lettore chiede: “Vi scrivo perché oggi ho appreso che l’università telematica Pegaso ha indetto alcune FAQ per i corsi abilitanti da 30 CFU, nei cui requisiti cita innumerevoli percorsi di abilitazione, tranne i concorsi. Specifica inoltre nelle faq: “Possono partecipare gli abilitati tramite procedura concorsuale? No, non possono partecipare ” Credo sia alquanto discriminatorio e contro quanto scritto nell’art.13 del DPCM del 04/08/23, ove non viene specificata la modalità di acquisizione dell’abilitazione, bensì si fa riferimento esclusivamente a “docenti già abilitati”. Potreste cortesemente chiarirmi questo aspetto? Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

La riforma del reclutamento e i percorsi da 30 CFU

Come sempre facciamo, per rispondere ai quesiti che ci vengono posti, dobbiamo partire dalle norme di riferimento, che nel caso specifico dei percorsi da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado o su altra classe di concorso e per docenti specializzati sul sostegno, sono il comma 4 dell’art. 2 ter del D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59 e l’art. 13, comma 1, del DPCM 4 agosto 2023.

Quanto al comma 4 dell’art. 2 ter del D. Lgs. 13 aprile 2017 (che con le ultime modifiche che ha recepito introduce la riforma del reclutamento del personale docente), esso dispone che “4. Coloro che sono già in possessodi abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione attraverso l’acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1”.

Come si evince dalla lettera della norma essa fa generico riferimento all’abilitazione, non limitando la possibilità di partecipare al percorso ai soli aspiranti che siano in possesso di un’abilitazione conseguita con modalità diversa da quella di un concorso ordinario.

Il DPCM 4 agosto 2023

Quanto all’art. 13, comma 1, del DPCM 4 agosto 2023, esso, ricalcando sostanzialmente il contenuto del precitato comma 4, dell’art. 2 ter, D. Lgs, n. 59/2017, recita che “1. Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su un altro grado di istruzione nonché coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, l’abilitazione in altre classi di concorso o in altri gradi di istruzione, attraverso l’acquisizione di trenta CFU o CFA del percorso di formazione iniziale nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento”. Dunque, anche in detta norma non possono rinvenirsi limiti alla partecipazione dei docenti abilitati ai percorsi abilitanti a loro riservati.

La risposta al quesito

Alla luce del superiore chiaro quadro normativo, sarebbe senz’altro illegittimo (e dunque impugnabile in sede giurisdizionale) ogni limite posto alla partecipazione dei docenti abilitati ai percorsi in parola, fondato sul solo fatto che l’abilitazione sia stata conseguita attraverso il superamento di procedure concorsuali. Ciò anche in considerazione del fatto che tale limitazione escluderebbe un’ampia platea di aspiranti, atteso che, fino ad oggi, l’abilitazione conseguita a seguito di superamento di procedura concorsuale è stata la modalità ordinaria e più diffusa per abilitarsi (ora sostituita dalla partecipazione ai percorsi abilitanti).