“Effettuare la preiscrizione al pf 60 per università differenti avrà un costo, oppure si pagherà solo nel caso si riuscisse a superare la selezione per titoli?” Questa è la domanda posta da un nostro lettore, a cui risponde l’Avvocato Maria Rosaria Altieri, che spiega qual è la normativa di riferimento dei percorsi formativi da 60 CFU.

Percorsi da 60 CFU e normativa di riferimento

Abbiamo avuto modo di dire più volte, in occasione delle risposte ai quesiti posti dai lettori sui 60 CFU, che i percorsi abilitanti sono stati previsti dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, che ha introdotto la nuova disciplina sulla formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, a cui poi ha fatto seguito il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 (cd. PA bis), convertito con modificazioni nella L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto ulteriori percorsi di abilitazione.

Questi testi normativi sono intervenuti a modificare ed integrare il D.Lgs. 30 aprile 2017 n. 59, ed in particolare, con riferimento ai nuovi percorsi abilitanti, sono intervenuti sugli artt. 1, 2, 2 bis, 2 ter, 17, 18, 18 bis. Il DPCM del 4 agosto 2023 con i relativi allegati, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 25 settembre, ha disciplinato i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il numero chiuso

Con particolare riferimento ai percorsi da 60 CFU, l’art. 6, ad oggetto “Fabbisogno di docenti e attivazione dei percorsi di formazione iniziale” recita:

  • al comma 1 che “1. Il Ministero dell’istruzione e del merito individua il fabbisogno di docenti, per i tre anni scolastici successivi, per il sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie, i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, nonché le scuole italiane all’estero”;
  • al comma 4, primo periodo, che “4. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, da adottarsi ogni anno sentito il Ministro dell’istruzione e del merito, è individuato il livello sostenibile di attivazione dei percorsi di formazione iniziale, tenendo conto del fabbisogno di cui al comma 1, nonché del potenziale formativo indicato dalle università e dalle istituzioni AFAM ai sensi del comma 3”.

Dunque, i percorsi da 60 CFU sono a numero chiuso e programmato, in quanto il numero dei candidati ammessi deve essere corrispondente a quello del fabbisogno di docenti.

La preselezione in ingresso

Il medesimo art. 6, comma 4, al secondo periodo stabilisce che “Se il numero delle domande di ammissione ai percorsi di formazione iniziale per specifiche classi di concorso eccede il livello sostenibile individuato ai sensi del primo periodo, le università e le istituzioni AFAM possono programmare a livello locale l’accesso a tali percorsi con le modalità individuate dal decreto di cui al primo periodo”. Nell’incontro svoltosi tra il Ministro e OO.SS. il 28 febbraio scorso è emerso che, considerato i tempi particolarmente stretti, in caso di domande in numero superiore rispetto ai posti non ci sarà una prova selettiva in ingresso, ma una selezione per l’accesso in base a una specifica tabella di valutazione dei titoli (culturali e di servizio).

Tuttavia, prima che l’Amministrazione assumesse questa decisione, alcune Università avevano fornito indicazioni circa le modalità di iscrizione e partecipazione ai percorsi. In particolare, l’Università di Pavia, proprio con riferimento alle “Modalità di iscrizione”, aveva chiarito che “È possibile iscriversi alle prove di selezione per più classi e in più atenei (salvo diversa futura indicazione da parte del MUR), pagandole rispettive tasse di iscrizione, ma sarà possibile immatricolarsi ad 1 sola classe di concorso”.

La risposta al quesito

Così come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, “La tassa di concorso non attiene ai requisiti soggettivi di partecipazione al concorso, ma costituisce il corrispettivo per la prestazione di un servizio” (TAR Campania, sent. n. 6096/2021; TAR Puglia, sent. n. 536/2021) e la selezione per titoli può essere senz’altro considerata un servizio reso dall’Ateneo presso cui si presenta la domanda di iscrizione. Conseguentemente può concludersi che, sebbene sia necessario attendere i bandi delle Università per avere contezza dell’an e del quantum delle tasse di iscrizione alla preselezione, può ipotizzarsi che le Università impongano il pagamento di una tassa di iscrizione alla preselezione per soli titoli.