Percorsi abilitanti per i laureandi: a quali condizioni? E quale scegliere se si possiedono 24 CFU? Una lettrice chiede: “Salve, leggevo di una postilla in cui si parla di poter frequentare il corso abilitante anche nel caso non si fosse ancora laureati magistrali, bensì laureandi o in una facoltà a ciclo unico oppure magistrale purché si siano raggiunti almeno 180 CFU. Ora, nel caso di un percorso magistrale (biennale quindi) i CFU da conseguire sono 120, quindi credo si voglia intendere che ci si può iscrivere appena dopo il conseguimento della laurea triennale (180 CFU) e la conseguente iscrizione alla magistrale, mi confermate? Questo però da quello che ho interpretato dalla lettura del decreto, vale esclusivamente per chi deve conseguire 60 CFU, mentre chi come me, ne deve conseguire 36 perché ne ha già 24 deve obbligatoriamente aver terminato anche il percorso magistrale, quindi laura magistrale+ 24 CFU permettono di iscriversi per il conseguimento dei 36 così da raggiungere i 60 totali richiesti per essere abilitati, giusto?” Risponde alla domanda della nostra lettrice l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Il percorso abilitante da 36 CFU

Al fine di inquadrare correttamente la questione, occorre preliminarmente verificare se i docenti in possesso dei 24 CFU possano iscriversi ai percorsi da 36 CFU. Il D.Lgs. 30 aprile 2017 n. 59, all’art. 18 bis, comma 4 (introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. i) del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022 n. 79), recita che:

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo”.

Dunque, dalla lettura della norma emerge con chiarezza che il percorso da 36 CFU è riservato esclusivamente ai vincitori dei concorsi PNRR, fase transitoria, che abbiano partecipato utilizzando, quale titolo di accesso, il titolo di studio e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Per cui coloro che siano in possesso dei 24 CFU conseguiti secondo il previgente ordinamento, e che intendono abilitarsi, dovranno necessariamente iscriversi ai percorsi da 60 CFU.

Riconoscimento dei CFU già acquisiti

Il DPCM 4 agosto 2023, in attuazione del disposto dell’art. 2 bis, comma 4, del D. Lgs n. 59/2017, all’art. 8, rubricato “Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici” dispone che:

  • 1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale.
  • 2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale”.

Dunque i 24 CFU possono essere riconosciuti solo se conseguiti secondo il previgente ordinamento (ossia entro il 31 ottobre 2022), mentre è possibile ottenere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi di studio universitari.

L’accesso ai percorsi abilitanti da parte dei laureandi

Chiarito che la lettrice non può iscriversi al percorso da 36 CFU, ma solo a quello da 60 CFU, è possibile passare all’esame dell’altra questione, ossia l’accesso al percorso standard da parte dei laureandi. L’art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. 59/2017 recita che “3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva”.

Dunque, ai percorsi da 60 CFU possono iscriversi, oltre ai docenti in possesso del titolo di studio (secondo la previsione dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 59/2017), anche:

  1. coloro che abbiano conseguito la laurea triennale e siano iscritti al corso di laurea magistrale/specialistica
  2. gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 crediti tra quelli previsti dal proprio piano di studi.

La risposta al quesito

In conclusione, alla luce di quanto si è sin qui detto e della normativa sopra citata, la lettrice potrà iscriversi solamente al percorso abilitante standard da 60 CFU, sempre che (in possesso della laurea triennale) sia iscritta al corso di laurea magistrale/specialistica, oppure che sia iscritta al corso di laurea magistrale a ciclo unico e abbia conseguito almeno 180 CFU. Ottenuta l’iscrizione, potrà chiedere il riconoscimento dei CFU di cui sia già in possesso.

Resta fermo che, ai sensi dell’art. 2 ter, comma 1, del D. Lgs n. 59/2017, per accedere all’esame conclusivo del percorso abilitante la lettrice deve aver concluso il percorso universitario, conseguendo la laurea magistrale a ciclo unico oppure la laurea magistrale/specialistica.