I percorsi abilitanti rivolti ai docenti della scuola secondaria continuano a destare malcontento, per i ritardi, per i costi e non solo. Intorno alla nuova abilitazione circolano anche ancora molti dubbi tra gli aspiranti. E tra questi troviamo la frequenza dei corsi presso le università telematiche. Sarà completamente online? Facciamo chiarezza.
Percorsi abilitanti, vale la stessa regola sia per le università fisiche che telematiche
Alcuni aspiranti stanno aspettando di rivolgersi alle università telematiche poichè le università più vicine non bandiranno i percorsi abilitanti per la classe di concorso d’interesse. Ma il pensiero diffuso è anche quello secondo cui con le università telematiche i corsi potranno essere svolti totalmente da remoto. Si tratta però un’interpretazione errata. Anche con le università telematiche infatti i tirocini e i laboratori dovranno essere svolti in presenza, e i corsi potranno essere in modalità telematica solo ed esclusivamente entro un massimo del 50%. In un primo momento il limite massimo era stato fissato invece al 20%.
I riferimenti normativi li troviamo all’art 2-bis del D.Lgs 59/2017, il quale al primo comma affermava: “(…) I percorsi sono svolti interamente in presenza o, esclusivamente per le attività diverse dalle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale.” Successivamente il D.L PA bis (Decreto Legge n, 75/2023) aveva incrementato il limite al 50%, solo per due anni accademici (2023/2024 e 2024/2025): “Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4.“