Abilitazione con 36 CFU e laureandi. Una lettrice scrive: “Scrivo in merito ai 36 CFU da conseguire per l’abilitazione in caso siano già stati conseguiti i 24 CFU entro il 31/10/22. Quali sono i requisiti? Leggevo che si possono conseguire anche in caso si sia laureandi, ma si devono aver conseguiti almeno 180 CFU. Parliamo quindi di laureandi di una facoltà a ciclo unico? In caso si è invece laureandi o laureati triennali? Una volta laureati in una triennale si hanno 180 CFU. Potrei avere informazioni a riguardo?” Risponde alla domanda l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Il percorso da 36 CFU

Occorre chiarire preliminarmente che il percorso da 36 CFU è disciplinato dal D.Lgs. 30 aprile 2017 n. 59, ed in particolare dall’art. 18 bis, comma 4 (introdotto dall’art. 44, comma 1, lett. i) del D.L. 30 aprile 2022 n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022 n. 79). Il citato art. 18 bis dispone che “4. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-ter dell’articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i vincitori del concorso su posto comune, che vi abbiano partecipato con i requisiti di cui al comma 1, sottoscrivono un contratto annuale di supplenza con l’Ufficio scolastico regionale a cui afferisce l’istituzione scolastica scelta e integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui all’articolo 2-bis, con oneri a carico dei partecipanti, definiti dal decreto di cui al comma 4 del medesimo articolo 2-bis. Con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale ai sensi del primo periodo. Con il superamento della prova finale del percorso universitario e accademico di formazione iniziale, i vincitori conseguono l’abilitazione all’insegnamento di cui all’articolo 2-ter e sono, conseguentemente, assunti a tempo indeterminato e sottoposti al periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina la definitiva immissione in ruolo”.

Dunque, il percorso da 36 CFU è riservato ai vincitori dei concorsi PNRR, fase transitoria, che abbiano partecipato utilizzando, quale titolo di accesso, il titolo di studio e i 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022. Conseguentemente, coloro che siano in possesso dei 24 CFU conseguiti secondo il previgente ordinamento, e che intendono abilitarsi, devono necessariamente iscriversi ai percorsi da 60 CFU.

Requisiti di accesso ai percorsi da 60 CFU

Quanto ai requisiti di accesso al percorso da 60 CFU, l’art. 2 bis, comma 3, del D.Lgs. 59/2017 recita che “3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva”.

Dunque, secondo la predetta norma, ai percorsi da 60 CFU potranno iscriversi, oltre ai docenti in possesso del titolo di studio (secondo la previsione dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 del D. Lgs. 59/2017), anche:

  • 1) gli iscritti ai corsi di laurea magistrale;
  • 2) gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 crediti tra quelli previsti dal proprio piano di studi.

La risposta al quesito

Alla luce della normativa sopra indicata, e con particolare riferimento ai quesiti posti dalla lettrice, ai percorsi da 60 CFU potranno iscriversi (oltre agli aspiranti in possesso dei titoli di studio):

  • 1) gli iscritti ai corsi di laurea magistrale, ossia coloro che, avendo concluso una laurea triennale (la quale comporta ex se il conseguimento di 180 CFU), sono iscritti al corso di laurea magistrale o specialistica;
  • 2) gli iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, a prescindere dal numero di CFU conseguiti.

Resta in ogni caso fermo che, ai sensi dell’art. 2 ter D.Lgs. 59/2017, per poter accedere alla prova finale del percorso è necessario essere in possesso del titolo di studio.