Percorsi abilitanti da 60 CFU e subbi comuni. Una lettrice ci scrive: “Buonasera, vi scrivo in merito alla nuova riforma scuola in merito al conseguimento a pagamento di 36 CFU per chi ha già i 24 CFU (conseguiti entro il 30/10/22). Sono una studentessa di una triennale e nel mio percorso di studi erano inclusi esami coincidenti con quelli richiesti per i 24 CFU. La mia domanda è: i 36 CFU mancanti per averne 60 posso conseguirli dopo la magistrale? Il mio ragionamento è: ammesso che io possa iscrivermi fin da ora al corso, non potrei comunque utilizzarli poiché il requisito principale è la laurea magistrale che permette di inserirsi in una determinata classe di concorso affiancata dai 60 cfu. Avere i CFU e non la laurea magistrale non conduce a nulla, mi confermate?”. Risponde al quesito l’Avvocato Maria Rosaria Altieri.

Percorsi abilitanti e normativa

Come sempre, per rispondere ai quesiti posti dai lettori, ricostruiamo il quadro normativo, al fine di fornire risposte puntuali ed esaurienti. In particolare, il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni nella L. 29 giugno 2022, n. 79, ha introdotto la nuova disciplina sula formazione iniziale e l’accesso al ruolo dei docenti della scuola secondaria, a cui poi ha fatto seguito il D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, convertito con modificazioni nella L. 10 agosto 2023, n. 112, che ha previsto ulteriori percorsi di abilitazione. Con riferimento al percorso standard l’art. 44 del D.L. n 36/22, nel disciplinare il nuovo “Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione all’insegnamento per le scuole secondarie”, ha modificato l’art. 2 del D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 59 ed ha introdotto gli artt. 2 bis e 2 ter.

Quadro normativo sul percorso da 60 CFU

In particolare, le norme del D.Lgs n. 59/2017 da considerare sono:

  • l’art. 2 del D.Lgs n. 59/2017 che ha stabilito che il percorso standard da seguire per conseguire l’abilitazione (che dal 2025 sarà presupposto necessario per partecipare ai concorsi) è costituito da “a) un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, nel quale sono acquisite dagli aspiranti docenti competenze di cui al Profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato, di cui al comma 6 dell’articolo 2-bis…….(omissis)…………………. I percorsi di formazione iniziale si concludono con una prova finale comprendente una prova scritta e una lezione simulata. La prova scritta di cui al secondo periodo è costituita da un’analisi critica relativa al tirocinio scolastico effettuato durante il percorso di formazione iniziale “.
  • l’art. 2 bis, comma 3, dispone che “3. Fermi restando i margini di flessibilità dei relativi piani di studio, possono di norma accedere all’offerta formativa dei centri universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti coloro che sono in possesso dei titoli di studio di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 5 nonché coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei medesimi titoli. Per coloro che sono iscritti a corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico l’accesso è subordinato all’acquisizione di 180 CFU. Nel rispetto del principio di autonomia delle università, i CFU/CFA di formazione iniziale per l’insegnamento sono conseguiti in modalità aggiuntiva”;
  • l’art. 2 ter dispone che “1. L’abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado si consegue a seguito dello svolgimento del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 60 CFU/CFA e del superamento della prova finale del suddetto percorso secondo le modalità di cui al comma 5 dell’articolo 2-bis, alla quale si accede in seguito al conseguimento della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato”.

Riconoscimento dei CFU già acquisiti

Il DPCM 4 agosto 2023, pubblicato in GU il 25 settembre 2023, nel disciplinare il percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie, all’art. 8, rubricato “Riconoscimento dei crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici” dispone che “1. Ai fini del conseguimento dei CFU o CFA di cui all’articolo 7, comma 2, sono riconosciuti ventiquattro CFU o CFA conseguiti sulla base del previgente ordinamento, fermi restando almeno dieci CFU o CFA di tirocinio diretto. Ai fini del completamento del percorso di formazione iniziale, l’offerta formativa è definita dall’allegato 5 al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale. 2. I CFU e i CFA conseguiti nei corsi di studio universitari o accademici, se coerenti con il Profilo di cui all’allegato A, possono essere riconosciuti secondo le Linee guida di cui all’allegato B al presente decreto, di cui è parte integrante ed essenziale”. Dal combinato disposto delle norme sopra citate emerge che:

  1. possono accedere al percorso abilitante coloro che siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso di interesse (per gli ITP fino al 31 dicembre 2024 è sufficiente il possesso del diploma di scuola secondaria; dal 1° gennaio 2025, sarà necessaria la laurea triennale coerente);
  2. possono accedere anche i laureandi: in particolare, possono accedere coloro che sono regolarmente iscritti a corsi di studio per il conseguimento dei titoli di accesso (ivi compresa la laurea magistrale), mentre per coloro che sono iscritti ai corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico, l’accesso è subordinato al conseguimento di 180 CFU;
  3. l’accesso all’esame conclusivo del percorso di formazione è possibile solo se il candidato è in possesso del titolo di accesso;
  4. i 24 CFU possono essere riconosciuti solo se conseguiti secondo il previgente ordinamento (ossia entro il 31 ottobre 2022);
  5. è possibile ottenere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nei corsi di studio universitari.

Risposta al quesito e conclusione

La lettrice, frequentante il corso di laurea triennale, potrà iscriversi al percorso standard da 60 CFU solo dopo aver conseguito la laurea triennale ed essersi iscritta al corso di laurea magistrale e potrà ottenere il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti nel corso di studio universitario.