In merito ai nuovi percorsi abilitanti all’insegnamento, in generale, i nuovi corsi previsti dal DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale a fine settembre prevedono la loro frequenza in presenza. Tuttavia, l’eccezione è rappresentata dai percorsi da 30 CFU, destinati ai docenti che possiedono già un’abilitazione per altro grado di scuola o classe di concorso (o la specializzazione su sostegno) e che intendono conseguirne un’altra.

Abilitazione docenti, quando è possibile frequentare online i nuovi percorsi abilitanti

Il decreto PA bis ha disposto, tra l’altro, che per gli anni accademici 2023/24 e 2024/25 i percorsi di formazione iniziale dei docenti possano essere svolti in modalità telematica (sincrona) in misura non superiore al 50% del totale. Naturalmente, restano in presenza le attività legate al tirocinio e ai laboratori. Come detto poc’anzi, solamente per i percorsi da 30 CFU è possibile frequentare i corsi interamente online, in modalità telematica sincrona: tuttavia, occorre precisare che si tratta solamente di una possibilità, in quanto tutto dipenderà dalla singola Università in merito all’erogazione dei corsi in modalità online.

I requisiti riguardanti l’erogazione dei corsi tramite didattica a distanza sono contenuti nelle Linee Guida pubblicate dall’ANVUR. In particolare si legge: ‘Qualora sia prevista l’erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti: 

  • la presenza di almeno 1 tutor tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l’ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere); 
  • la presenza di almeno 1 tutor disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso). 

I tutor dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall’a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite. Nell’ambito della valutazione, l’Agenzia si avvarrà del supporto del Nucleo di valutazione dell’istituzione presso cui è costituito il Centro che propone il percorso (o dell’istituzione capofila del Centro costituito in forma aggregata).

Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali): 

  • Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni. 
  • Strumentazione e software: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei software utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l’effettiva partecipazione alle lezioni. Si richiede inoltre di indicare le modalità che l’istituzione intende adottare per la gestione della partecipazione degli studenti alle prove d’esame e il controllo del loro svolgimento.